L.R. Abruzzo 57/2013
Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle citta'" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 57/2013 aggiorna la L.R. 40/2005 sui tempi delle città, ampliando gli obiettivi, riorganizzando i contributi ai Comuni e alle associazioni, e modificando alcuni organi e procedure. Introduce anche, per l’accesso ai contributi 2013 della L.R. 32/1997, il termine del 31 gennaio 2014 in luogo del 31 dicembre. In vigore dal 31 dicembre 2013.
Modifiche alla disciplina regionale sui tempi delle città e ai contributi per l'assistenza sociale
Modifiche alle politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città
La legge regionale Abruzzo n. 57 del 2013 interviene principalmente sulla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40, aggiornandone obiettivi, strumenti di finanziamento e assetto procedurale. La disciplina resta applicabile nel solo territorio della Regione Abruzzo.
Obiettivi e contenuti della programmazione sui tempi delle città
Le integrazioni all'articolato della L.R. 40/2005 ampliano le finalità delle politiche regionali in materia di coordinamento dei tempi urbani. Vengono valorizzati:
- il miglioramento dell'accesso all'informazione, con particolare attenzione alle aree a rischio di spopolamento;
- l'attenzione alle persone con handicap anche mediante progettazione partecipata per il recupero di aree periferiche e degradate;
- l'organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali per favorire una fruizione più ampia, anche in fascia serale e con estensione della durata settimanale durante tutti i mesi dell'anno.
Disciplina dei piani territoriali degli orari e dei contributi
La Giunta regionale è l'organo che concede contributi a favore di:
- comuni singoli o associati;
- imprese;
- associazioni individuate dalla normativa di settore.
I contributi sono destinati a progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e degli altri interventi previsti dalla legge. Nell'assegnazione delle risorse è attribuita priorità a:
- associazioni di Comuni;
- Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per piani di armonizzazione degli orari dei servizi su bacini di utenza ampi;
- interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 53/2000.
La Giunta regionale può inoltre concedere ulteriori contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Banche del tempo
La legge rafforza il sostegno regionale alla costituzione delle "banche del tempo". I contributi sono destinati ai Comuni che promuovono tali associazioni con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto. I contributi possono essere concessi ai Comuni che:
- mettano a disposizione locali e strumenti a favore delle banche del tempo;
- organizzino attività di promozione e informazione;
- curino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni.
Procedimenti, organi e semplificazioni
Sul piano procedurale, la legge aggiorna la composizione o la denominazione dell'organo tecnico previsto dalla L.R. 40/2005, sostituendo il riferimento al "comitato di esperti" con quello al "comitato interdirezionale". Inoltre, è rafforzato il flusso informativo degli atti relativi alle pari opportunità, che devono essere inviati alla Regione e alla Provincia. Sono abrogate varie disposizioni previgenti dell'articolato della L.R. 40/2005, con conseguente semplificazione del quadro normativo.
Modifica transitoria alla disciplina dei contributi della L.R. 32/1997
Per l'accesso ai contributi relativi all'anno 2013 previsti dall'art. 6 della L.R. 32/1997, il termine di presentazione è spostato dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. Sono fatti salvi i programmi e i piani finanziari già presentati entro il nuovo termine. Si tratta di una previsione puntuale e limitata alla sola annualità 2013.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 31 dicembre 2013.
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