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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36698/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5498/2017 che aveva rigettato il suo ricorso in materia fiscale. L'origine della controversia è una cartella di pagamento relativa al 2008 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione deduzioni IRPEF per euro 17.286,00 corrispondenti agli oneri dovuti ai consorzi di bonifica per terreni agricoli, ritenendo tali oneri già considerati nella determinazione delle tariffe catastali (e quindi non ulteriormente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 TUIR). Il ricorrente ha invocato l'errore di fatto (art. 395, n.4 c.p.c.) sostenendo che la Corte avrebbe equivocato tra "tariffe derivate" (deduzioni fuori tariffa, non equivalenti a rendita derivata) e la "rendita derivata" che, se realmente formata, escluderebbe la deducibilità degli oneri; ha altresì censurato la motivazione per violazione dell'art. 111 Cost. e prospettato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 TUIR.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero, in sostanza, errori di giudizio o questioni controverse già oggetto di valutazione nel precedente giudizio, e non il tipo ristretto di "errore di fatto" necessario per la revocazione (errore evidente, oggettivo, decisivo e non controverso). La Corte ha inoltre osservato che la documentazione prodotta dal ricorrente stessa dava conto che le tariffe speciali applicate ai suoi terreni contenevano già una deduzione forfettaria rilevante ai fini fiscali, motivo per cui l'esclusione della deducibilità degli oneri consortili era giustificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; è stato richiamato anche l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 36-ter

    Norma richiamata per il controllo formale dell'Amministrazione finanziaria che ha originato la cartella di pagamento

  • TUIR, art. 10 (t.u.i.r.)

    Regola la deducibilità degli oneri consortili dal reddito complessivo; la Corte ha interpretato che il beneficio è riconoscibile sul reddito complessivo solo se gli oneri non sono già stati considerati nella formazione della rendita catastale (in particolare non rilevante quando sia già stata costituita una rendita "speciale/derivata")

  • d.P.R. 917/1986, art. 25

    il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno

    Richiamata per spiegare come si forma il reddito dominicale e per evidenziare che la formazione delle tariffe rileva ai fini della deducibilità

  • r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97

    le spese relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (...) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe, ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate

    Norma catastale che disciplina le tariffe derivate e l'ipotesi in cui alcune spese siano considerate nella rendita; la Corte ha evidenziato che l'inclusione di contributi nelle tariffe è eccezionale e deve essere provata

  • cod. proc. civ., artt. 391-bis e 395, n. 4

    Regole che disciplinano la revocazione delle sentenze di Cassazione per "errore di fatto". La Corte ha ribadito il quadro restrittivo: l'errore di fatto ammesso per revocazione deve essere evidente, non controverso, decisivo e dimostrabile dagli atti

  • Cost., art. 111

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura estranea all'ambito della revocazione e quindi inammissibile

  • Cost., art. 53

    Richiamato nella prospettata (ma non esaminata) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 TUIR; dichiarata irrilevante in assenza di ammissibilità del ricorso per revocazione

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Disposizione richiamata in ordine all'ulteriore importo dovuto dal ricorrente a seguito della soccombenza

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" contro le decisioni della Corte di Cassazione è estremamente limitata: è ammessa solo se l'errore è evidente, oggettivo, decisivo per la decisione e non riguarda valutazioni controverse o interpretazioni giuridiche.
  • Non è possibile usare la procedura di revocazione per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche già compiute dal giudice di legittimità: tali censure vanno proposte nei gradi di impugnazione appropriati (es. ricorso per cassazione) e non come errori di fatto.
  • Quando la deducibilità fiscale dipende dalla qualificazione catastale (es. rendita ordinaria vs rendita speciale/derivata), la parte che sostiene che una deduzione sia già stata considerata nella tariffe catastali deve fornire documentazione chiara e incontrovertibile; l'amministrazione, se contesta, deve dimostrare il diverso trattamento.
  • Nelle controversie su oneri consortili e deducibilità IRPEF, è essenziale distinguere tra "tariffe derivate" (deduzioni o tariffe speciali di carattere generale) e la formazione di una "rendita derivata" specifica per il particellare: solo quest'ultima, se effettivamente formata e documentata, può escludere la deducibilità dal reddito complessivo.
  • Se si intende sollevare questioni costituzionali o di diritto, tali argomenti devono essere posti nel corretto momento processuale e ambito (non possono essere dichiarazioni residuali in una procedura di revocazione quando questa è già inammissibile).

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