Ordinanza n. 2305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma n. 8005/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della persona fisica. In via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici d'appello, ma rileva che le questioni di diritto sollevate dall'appellante appaiono meritevoli di approfondimento, con riserva di ogni valutazione in rito e nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è stata adottata in via interinale, senza pregiudicare le valutazioni sulle questioni processuali e di merito, ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento in una successiva udienza camerale. Il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione della controversia, attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti. Il prosieguo dell'esame di merito è stato rinviato a un'udienza camerale da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni di diritto prospettate dall'appellante richiedono un approfondimento non compatibile con una decisione immediata sul merito, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata riservando ogni valutazione processuale e sostanziale alla successiva fase di merito.
- La sospensione cautelare della sentenza può essere disposta, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, per mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione della controversia, senza anticipare la decisione sull'esito dell'appello.
Come è indicizzato
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