Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6978/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cimato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale del 22/02/2022 di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e carenza di motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto mafioso, sostenendo altresì il "ridimensionamento" del suo ruolo nella cosca alla luce della sentenza del processo "Eclissi".

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o comunque generici, rilevando che l'impugnazione contro il provvedimento del Tribunale in materia di 41-bis è limitata alla sola violazione di legge e che, nel caso, la motivazione dell'ordinanza non era mancante né incomprensibile. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio del Tribunale sulla persistenza del pericolo di mantenimento dei contatti con l'organizzazione mafiosa, fondato sul ruolo apicale pregresso, sulla perdurante operatività della cosca e sull'assenza di indicatori concreti di ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    art. 41-bis co. 2 sexies ord. pen.

    Il regime differenziato ha finalità preventive e inibitorie: non è richiesto l'accertamento di una perdurante partecipazione attiva al sodalizio, bensì la presenza di elementi che rendano ragionevole la presunzione del mantenimento di contatti con il contesto criminoso, giustificando applicazione o proroga

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 3

    richiamata con riferimento alla giurisprudenza CEDU (Provenzano c. Italia, 25/09/2018)

    La Corte EDU ha riconosciuto la finalità preventiva del regime 41-bis e la compatibilità con l'art. 3 CEDU a condizione che l'imposizione o la proroga siano adeguatamente giustificate e valutate in relazione alle circostanze del caso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • Legge n.94 del 15 luglio 2009 (richiamata)

    Viene richiamata per affermare che le modifiche non hanno mutato la natura essenzialmente preventiva del regime 41-bis

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. I n. 52054 del 29.4.2014; Sez. V n. 40673 del 30.5.2012

    Richiamati precedenti che delimitano il controllo della giurisdizione e affermano che la rilevanza del ruolo pregresso e l'assenza di indicatori di ravvedimento sono elementi decisivi nella prognosi del mantenimento di contatti

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza su 41-bis è ammesso solo per violazione di legge o per assoluta carenza di motivazione; censure generiche sul merito sono inammissibili
  • Per giustificare applicazione o proroga del 41-bis non è necessario dimostrare la continuità dell’affiliazione attiva, ma devono emergere elementi idonei a far ragionevolmente presumere il mantenimento di contatti con il contesto criminoso
  • La valutazione del Tribunale di Sorveglianza può valorizzare il ruolo pregresso nell'organizzazione, la perdurante operatività del gruppo, la condotta carceraria e l'assenza di indicatori di ravvedimento come fondamento della proroga
  • La giustificazione deve essere specifica e argomentata: affermazioni generiche del difensore su un "ridimensionamento" del ruolo senza elementi concreti difficilmente ottengono accoglimento
  • La Corte EDU ammette la compatibilità del regime speciale con i diritti fondamentali a patto che la misura sia adeguatamente motivata e proporzionata alle circostanze; la durata va valutata caso per caso
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque opportuno porre attenzione alla specificità e ammissibilità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.