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Sentenza

Sentenza n. 11764/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 46997, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADMM- SPEC. SISTEGNO SCUOLE SEC. DI I GRADO e ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 15/10/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D. lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio

Giustizia amministrativa202603702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 15 ottobre 2025 un’istanza telematica per il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dagli artt. 2 l. 241/1990 e 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, quantificato complessivamente in un massimo di quattro mesi, e ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine al Ministero di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’obbligo di provvedere sussiste quando siano presenti una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata il 15 ottobre 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, erano decorsi sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia il termine speciale previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il giudice ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e, nei casi previsti, per l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea nel Ministero competente in materia di istruzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine iniziale per la verifica della completezza della domanda e l’eventuale richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Fissa il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente.
  • Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il procedimento deve comunque concludersi entro il termine complessivo risultante dalla scansione normativa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che accerta il silenzio-inadempimento, con decorrenza dell’intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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