Sentenza n. 2140/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5287/2025 del 14 luglio 2025, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, (Sezione Quinta);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5287/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 5287/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore quale avvocato antistatario, di € 300,00 oltre accessori. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza il 17 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza da eseguire era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso infruttuosamente e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, pagando quanto dovuto oltre accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha applicato, per il ritardo successivo a tale termine, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorte capitale, dal sessantunesimo giorno fino all'effettivo pagamento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di € 400,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nella fattispecie il termine era inutilmente spirato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone preventivamente i compiti e il termine per provvedere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata con funzione sanzionatoria e compulsoria per stimolare l'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato; nella fattispecie è stata parametrata agli interessi legali, con limite massimo del 10% della sorte capitale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza amministrativa sia passata in giudicato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non abbia dato prova dell'adempimento.
- In assenza di prova dell'integrale esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, specificando l'obbligo conformativo derivante dal giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sanzionatoria e compulsoria e può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, per l'amministrazione, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo competente deve adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio.
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