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Sentenza

Sentenza n. 584/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota del 22.07.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202504035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota dirigenziale che assegnava al minore 22 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del dirigente scolastico relativa all'anno scolastico 2025/2026, deducendo la lesione del diritto del minore, portatore di handicap in condizione di estrema gravità, a beneficiare dell'insegnante specializzato di sostegno per l'intero orario settimanale di frequenza, pari a 40 ore. Ha inoltre chiesto l'accertamento di tale diritto e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione integrale delle ore di sostegno. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituzione scolastica di redigere il PEI e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha poi dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, richiamando anche un distinto giudizio avente a oggetto il PEI, nel quale era stata disposta la copertura integrale delle ore di sostegno e successivamente pronunciata sentenza di accoglimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la vicenda sostanziale si era definita nel distinto giudizio relativo al PEI, concluso con una sentenza che aveva accolto il ricorso e assicurato la copertura integrale delle ore di sostegno per l'intero orario di frequenza. Non residuava quindi un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sul ricorso. Le spese sono state compensate, poiché la soddisfazione della pretesa era intervenuta nell'ambito dell'altro giudizio, nel quale le spese erano già state liquidate in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, con venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento del trattamento dei dati personali ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente viene integralmente soddisfatta e non residua un'utilità concreta e attuale dalla pronuncia giudiziale.
  • La piena soddisfazione della pretesa in un distinto giudizio, purché incida integralmente sul medesimo bene della vita controverso, può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio connesso.
  • Quando le spese relative alla vicenda sostanziale sono già state liquidate in un distinto giudizio nel quale è stata conseguita la soddisfazione della pretesa, il giudice può compensare le spese del giudizio successivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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