Sentenza n. 1230/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, notificata e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.000 euro. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. È stato quindi chiesto di ordinare all'Amministrazione il pagamento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di porre a carico del Ministero le spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e gli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato l'esecuzione del giudicato, nominando anche il commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo la legge e il titolo esecutivo; i conteggi della parte non sono vincolanti per l'Amministrazione.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Costituiscono, insieme al titolo e alle ulteriori disposizioni applicabili, i parametri per la verifica degli interessi e della somma effettivamente residua.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili sulla distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, riconosciuto in dispositivo solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto e la sua esatta dimensione discendono dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dai conteggi unilateralmente prodotti dal creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi in conformità al titolo giudiziale e alla legge; l'accoglimento dell'azione non comporta l'automatica vincolatività dell'importo calcolato dalla parte creditrice.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato di una condanna al pagamento di somme di denaro, l'azione di recupero coattivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato; quando tali attività rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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