Sentenza del 11/04/2017 n. 610 - Comm. Trib. Prov. Genova
Tributi locali - I.C.I. - stabilimento balneare - installazioni stagionali temporanee - presupposto impositivo - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’I.C.I. alle strutture stagionali installate sulla spiaggia, sostenendo che, essendo temporanee, non permanentemente infisse al suolo e rimosse annualmente, non costituissero fabbricati rilevanti ai fini del tributo. La questione riguardava anche la natura del diritto del concessionario che, oltre all’uso dell’area demaniale, aveva ottenuto la facoltà di edificare e mantenere strutture quali ristoranti, locali di intrattenimento, bar, spogliatoi e servizi.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il diritto del concessionario di edificare e mantenere sulla spiaggia strutture edilizie o assimilate è stato qualificato come una vera e propria proprietà superficiaria, seppure temporanea, soggetta all’obbligo di accatastamento. Le strutture, pur non essendo permanentemente infisse al suolo e pur venendo installate dal primo maggio al trenta settembre, integrano il presupposto impositivo dell’I.C.I. L’imposta è quindi dovuta limitatamente al periodo di effettiva installazione.
Norme richiamate
Disciplina dell’I.C.I.
Il presupposto dell’imposta è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato.
Il presupposto impositivo può sussistere anche per strutture temporanee quando, per caratteristiche e funzione, costituiscano fabbricati o costruzioni assimilate e siano riferibili a un autonomo diritto di godimento qualificabile come proprietà superficiaria.
Normativa catastale sugli immobili
Le strutture edilizie o assimilate realizzate dal concessionario sulla superficie demaniale possono essere soggette ad accatastamento anche se il diritto di superficie è temporaneo.
Massime di principio
- La temporaneità dell’installazione e la possibilità di rimuovere la struttura non escludono automaticamente l’imposizione: occorre verificare se essa abbia caratteristiche funzionali e strutturali proprie di un fabbricato.
- Quando il concessionario dispone della facoltà di edificare e mantenere opere sulla superficie altrui, il suo diritto può essere assimilato a una proprietà superficiaria temporanea, con conseguenti obblighi catastali e tributari.
- Per le strutture stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo in cui le opere risultano effettivamente installate e utilizzabili.
- Ai fini dell’imposizione rilevano la consistenza, l’autonomia funzionale e la destinazione economica della struttura, non soltanto la sua infissione permanente al suolo.
- La presenza su area demaniale non esclude di per sé il tributo: è necessario distinguere tra la titolarità dell’area e la titolarità o disponibilità delle costruzioni realizzate su di essa.
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