Cassazione Penale, Sentenza n. 13983/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma operata dalla Corte d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, li aveva condannati per ricettazione dell'autovettura del Comune di Lumezzane. I difensori censuravano la violazione dell'art. 603, comma 3‑bis, c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e denunciavano il travisamento della prova: in particolare sostenevano che la teste Zampiceri non aveva riconosciuto chiaramente i ricorrenti a bordo della Fiat Panda rubata (avendo visto un veicolo analogo per marca e modello ma privo dei contrassegni comunali) e che la teste Contrini aveva fornito informazioni contraddittorie o basate su riferimenti di terzi (pertanto inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p.), per cui la riqualificazione da furto in ricettazione sarebbe partita da presupposti probatori insufficienti e infondati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.18620/2017) secondo cui il giudice d'appello che riformi in pejus una sentenza assolutoria non è obbligato a rinnovare la prova dichiarativa decisiva quando emerga che il primo giudice ha travisato la prova per omissione; nel caso concreto il primo giudice non aveva valutato le dichiarazioni della teste Zampiceri, che invece la Corte d'appello ha ritenuto attendibili e decisive (la teste riferì di aver visto in due occasioni la Bertoli alla guida e Calli sul posto passeggero, riconoscendo la Fiat Panda oggetto del furto). La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello potesse legittimamente valorizzare quelle dichiarazioni senza rinnovare l'istruttoria e che le censure proposte fossero meri rilievi di fatto non sindacabili in Cassazione. Pertanto i ricorrenti sono stati condannati anche alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p. (comma 3‑bis)
art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.
Il divieto di reformatio in peius non impone la rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa quando l'appello valorizzi una prova non esaminata in primo grado per travisamento od omissione del primo giudice
art. 195 c.p.p.
art. 195 comma 4 cod.proc.pen.
Richiamata in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni di terzi non direttamente assunte; i difensori sostenevano che alcune testimonianze erano di fatto riferite e quindi inidonee
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'obbligo di condanna alle spese processuali della parte privata il cui ricorso è rigettato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sentenza n.18620 del 19/01/2017 (Patalano) e richiamo a Sez.6, sent. n.32373 del 04/06/2019 (Aiello)
Principio stabilito: l'appello può riformare la sentenza assolutoria senza rinnovare la prova dichiarativa quando il primo giudice ha omesso o travisato la valutazione di quella prova; in tal caso non vige l'obbligo automatico di rinnovazione istruttoria
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare in peius una sentenza assolutoria senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando la riforma è motivata da un travisamento o da omissione del primo giudice relativamente a prove dichiarative decisive
- Se in primo grado non è stata valutata affatto una testimonianza, l'appello può legittimamente valorizzarla; la mancata rinnovazione dell'assunzione diretta non è di per sé violativa dell'art. 603 c.p.p.
- La Cassazione non riesamina i fatti: le censure che consistono in una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità; il rimedio è l'impugnazione nei gradi di merito, non la cassazione
- Per contestare efficacemente la mancata rinnovazione dell'istruttoria occorre dimostrare che la prova dichiarativa utilizzata in appello fosse inidonea per vizi di utilizzabilità (es. palese dichiarazione riferita soggetta a divieto ex art. 195 c.p.p.) o che sussistano gravi ragioni che rendessero indispensabile la diretta assunzione
- La presenza di contraddizioni o incertezze nella testimonianza può essere valutata dal giudice di merito; in Cassazione tali valutazioni non sono rimesse al controllo se non emergono profili di diritto (violazione di legge o vizio motivazionale formale)
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