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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33293/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da recuperi fiscali operati nei confronti di una società e di due persone fisiche beneficiarie di somme che la società aveva corrisposto e fatturato come provvigioni per attività di vendita. L'Ufficio ha riqualificato tali importi come compensi per attività di amministrazione/direzione, con conseguente tassazione diversa e irrogazione di sanzioni. In appello la commissione tributaria ha accolto in parte l'impugnazione erariale, ritenendo fondata la riqualificazione ma escludendo le sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: omessa pronuncia sulla natura provvigionale delle somme; omesso esame di documenti e di un parere tecnico; motivazione contraddittoria/apparente; violazione delle norme su provvigioni e redditi di lavoro autonomo; violazione delle norme sulle provvigioni da vendita a domicilio. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale censurando l'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto riguardante uno dei ricorrenti, a seguito di domanda di definizione agevolata. Per i residui rapporti respinge il ricorso principale della società e dell'altro contribuente, accoglie il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata sul punto accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso dei contribuenti. Conferma la compensazione delle spese di merito e condanna i soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva sul contenuto, oggetto e destinatari della norma, accertabile dal giudice, non una mera difficoltà di qualificazione del fatto o di interpretazione soggettiva.

  • art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato quale base normativa dell'esimente per obiettiva incertezza in materia sanzionatoria, applicabile solo nei rigorosi presupposti individuati dalla giurisprudenza.

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle altre norme sull'esimente, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e contraddittorietà della motivazione.

  • art. 49, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione reddituale delle somme come provvigioni.

  • art. 50, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione reddituale delle somme come provvigioni.

  • art. 55, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione reddituale delle somme come provvigioni.

  • art. 1742 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la tesi della provvigione in relazione all'attività di conclusione di affari.

  • art. 1748 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la tesi della provvigione in relazione all'attività di conclusione di affari.

  • art. 25-bis, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la tassazione di somme corrisposte per vendita a domicilio come provvigioni.

  • art. 1, primo comma, lett. b), d.P.R. 17 agosto 2005, n. 173

    richiamato dai ricorrenti per qualificare l'attività come raccolta di ordinativi presso consumatori.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei presupposti previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore di qualificazione di somme corrisposte in ambito societario va risolto in base all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una nuova valutazione del fatto storico.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se la sentenza, pur sinteticamente, espone gli elementi fattuali e le ragioni della qualificazione adottata.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato gli elementi istruttori dedotti, anche se li abbia ritenuti non idonei a provare la tesi della parte.
  • La sanzione per obiettiva incertezza normativa è eccezionale e richiede una situazione di inevitabile incertezza oggettiva sulla norma applicabile, non bastando la mera complessità della ricostruzione del fatto o la difficoltà interpretativa soggettiva.
  • L'incertezza normativa oggettiva deve riguardare il precetto nella sua individuazione giuridica da parte del giudice, dopo un procedimento interpretativo corretto, e deve essere allegata e dimostrata dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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