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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16714/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile Vittoria Assicurazioni Spa ha impugnato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia del 10/03/2022 che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti (art. 642 c.p.) per effetto di condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162-ter c.p. La società deduceva violazione di legge, richiamando l'art. 469 c.p.p. per nullità procedurali e contestando la congruità e la legittimità della condotta riparatoria rispetto ai principi dell'art. 162-ter c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, secondo l'art. 428 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, la sentenza di non luogo a procedere è impugnabile solo dal pubblico ministero o dall'imputato, mentre la parte offesa ha un potere di appello molto limitato (solo per le nullità previste dall'art. 419, comma 7 c.p.p., non sussistenti nel caso). La conversione in appello ex art. 568, comma 5 c.p.p. è quindi superflua. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'interesse della parte civile a impugnare pronunce di estinzione del reato per condotta riparatoria, poiché tali pronunce non fanno stato nel processo civile e non recano pregiudizio alla posizione della parte civile. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma penale relativa al reato ascritto agli imputati; la sentenza di non luogo a procedere si riferisce a reati ascritti ai resistenti ai sensi di questa disposizione

  • art. 162-ter c.p.

    Disciplina della condotta riparatoria come causa di estinzione del reato se ricorrono i presupposti; la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta riparatoria fosse soddisfacente per estinguere i reati

  • art. 469 c.p.p.

    Richiamato dalla parte civile per denunce di nullità processuali; la Corte ha ritenuto che le doglianze mosse non configurassero le nullità che consentono l'impugnazione da parte della persona offesa

  • art. 428 c.p.p. (come riformulato dalla legge n. 103/2017)

    entrata in vigore 3 agosto 2017

    Stabilisce i soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere: il pubblico ministero e l'imputato. Limita il potere di impugnazione della parte offesa, che può appellare solo nei casi di nullità espressamente previsti

  • art. 419, comma 7 c.p.p.

    Elenca specifiche nullità che consentono la tutela esperibile dalla persona offesa; nel caso concreto tali nullità non sono state riscontrate

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    Prevede la conversione dell'impugnazione in appello in casi specifici; la Corte ha ritenuto la conversione superflua visto il difetto di legittimazione della parte civile

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015 (Sbaiz)

    Principio che esclude l'interesse della parte civile ad impugnare sentenze di estinzione del reato per condotta riparatoria, in quanto tali pronunce non hanno efficacia vincolante nel successivo giudizio civile e non pregiudicano la posizione della parte civile

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10390/2019

    Richiama e conferma l'orientamento secondo cui la pronuncia di estinzione per condotta riparatoria non produce effetti pregiudizievoli sui diritti della parte civile nel giudizio civile

Massime di principio

  • La parte civile in generale non è legittimata ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunciata per effetto di condotta riparatoria: l'impugnazione è riservata al PM e all'imputato, salvo limitati casi di nullità espressamente previsti
  • Le pronunce di estinzione del reato per condotta riparatoria non producono efficacia di giudicato nel processo civile e quindi non precludono l'azione della parte civile per il risarcimento o le restituzioni
  • Se si ritengono violate norme procedurali a pena di nullità, la persona offesa deve dimostrare che ricorre una delle nullità previste dall'art. 419, comma 7 c.p.p.; altrimenti l'impugnazione sarà probabilmente inammissibile
  • Per tutelare interessi patrimoniali la parte civile è spesso più efficace nell'esercizio diretto dell'azione civile avanti l'autorità giudiziaria competente piuttosto che nell'impugnare la pronuncia penale di estinzione per condotta riparatoria
  • Le questioni di legittimazione all'impugnazione vanno sempre valutate prima del merito: se manca la legittimazione formale, l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile e la parte potrà essere condannata alle spese

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