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Ordinanza

Ordinanza n. 1347/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo, prot. N. P-CN/L/N/2025/102767 del 15 settembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202503464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cuneo ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti connessi. Il TAR, dopo avere accolto in sede cautelare l’istanza dello straniero ai fini del riesame, prende atto che l’amministrazione ha dichiarato di avere riaperto il procedimento. Ai fini della decisione sul merito, il Collegio ritiene necessario acquisire il provvedimento conclusivo del procedimento rinnovato e una dettagliata relazione sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso. Dispone incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione di depositare il provvedimento conclusivo del procedimento riaperto e una dettagliata relazione sui fatti di causa. La trattazione del merito è rinviata all’udienza pubblica del 18 febbraio 2027. L’ordinanza non stabilisce se il diniego originario sia legittimo né dichiara la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi e documenti necessari alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, l’amministrazione riapre il procedimento, il giudice può acquisire il provvedimento conclusivo del procedimento rinnovato e una relazione dettagliata sui fatti prima di decidere il merito del ricorso.
  • La riapertura del procedimento amministrativo non determina automaticamente la definizione del giudizio di annullamento: il giudice deve verificare gli sviluppi procedimentali e l’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione mediante acquisizione della documentazione pertinente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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