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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47383/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) lamentando che il giudice non lo avesse prosciolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in sostanza si deduceva la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché, nel sistema del patteggiamento, la cassazione è ammessa solo per le ipotesi tassative indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto non è consentito dedurre in cassazione la presunta violazione per mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata aveva esplicitamente motivato l'impossibilità del proscioglimento, riferendo le dichiarazioni di quattro persone che avevano indicato di avere acquistato cocaina dall'imputato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura del patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza applicativa della pena emessa ai sensi di tale articolo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di proscioglimento; il ricorrente sosteneva che non fosse stata verificata l'assenza di tali cause, ma la Corte ritiene che tale censura non sia proponibile in cassazione nel caso di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la portata impugnatoria delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente indicate, rendendo inammissibili altri motivi in Cassazione

  • Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (Pierri)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che conferma il principio secondo cui nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti e non per vizi come la mancata verifica delle cause di proscioglimento

Massime di principio

  • Nei procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis: censure diverse (es. mancata valutazione di cause di proscioglimento) sono inammissibili
  • Se si intende contestare la mancata applicazione di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tale doglianza difficilmente è proponibile in cassazione quando la sentenza di patteggiamento rientri nelle limitazioni di cui all'art. 448 c.p.p.; bisogna valutare altri rimedi o tempestive contestazioni in sede di merito
  • La motivazione del giudice che applica il patteggiamento dovrebbe esplicitare i presupposti che escludono il proscioglimento; una motivazione che registra dichiarazioni di testi o acquirenti a carico dell'imputato riduce la probabilità di successo di censure successive
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili in cassazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende; pertanto è necessario un esame preventivo della ammissibilità del motivo rispetto alla tipologia di sentenza impugnata
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, verificare espressamente se il motivo rientra nelle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis; in caso contrario il ricorso rischia l'inammissibilità

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