Cassazione Civile, Ordinanza n. 21514/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La creditrice, munita di titolo esecutivo giudiziale, aveva pignorato i crediti della ASL verso il proprio tesoriere bancario. Il terzo pignorato aveva reso una dichiarazione di quantità ritenuta negativa dal giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione. La creditrice propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contestando: la mancata richiesta al terzo di specificare i precedenti pignoramenti, necessaria ai fini dell’eventuale riunione delle procedure e del concorso tra creditori; l’erronea qualificazione come negativa di una dichiarazione che attestava l’esistenza di fondi sul conto di tesoreria per un importo molto rilevante; l’irrilevanza o inefficacia del dedotto vincolo di impignorabilità, anche perché successivo al pignoramento e comunque superato da pagamenti effettuati per titoli diversi. Il Tribunale rigettò l’opposizione. In cassazione furono dedotti tre motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione di varie norme processuali e sostanziali; violazione della disciplina sul pignoramento presso terzi e sulla gestione dei vincoli di impignorabilità; omessa o falsa valutazione dei documenti prodotti, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione del terzo fosse inequivocabilmente positiva, poiché ammetteva l’esistenza di somme sul conto di tesoreria, e che la presenza di precedenti pignoramenti non trasforma la dichiarazione in negativa: il terzo deve indicare tali pignoramenti e spetta poi al giudice dell’esecuzione valutare l’eventuale riunione delle procedure e il concorso tra creditori. Ha inoltre rilevato che il giudice dell’esecuzione non aveva richiesto la specificazione dei pignoramenti precedenti e aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione sulla base di una qualificazione errata della dichiarazione, senza dare una motivazione intelligibile sulle contestazioni proposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato annullato il provvedimento del giudice dell’esecuzione oggetto di opposizione. Le questioni sulla pignorabilità delle disponibilità sul conto di tesoreria sono state ritenute estranee al giudizio di opposizione perché non affrontate nel provvedimento opposto. Le spese sono state poste a carico della ASL, con compensazione integrale nei rapporti con la banca tesoriera.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
utilizzato come base dell’opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione
art. 547 c.p.c.
impone al terzo pignorato di indicare i precedenti pignoramenti; se il terzo ammette il debito, la presenza di pignoramenti anteriori non rende negativa la dichiarazione, ma richiede gli adempimenti conseguenti del giudice dell’esecuzione
art. 548 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme disciplinanti la fase del pignoramento presso terzi
art. 549 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme disciplinanti la fase del pignoramento presso terzi
art. 550 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme disciplinanti la fase del pignoramento presso terzi
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova nella controversia esecutiva
art. 115 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione delle regole di valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione delle regole di valutazione del materiale probatorio
art. 2712 c.c.
richiamato per la valutazione dei documenti prodotti
art. 2719 c.c.
richiamato per la valutazione delle copie documentali prodotte
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia/erronea considerazione delle contestazioni della parte opponente
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 35, n. 8, lett. b)
richiamato nel ricorso come norma che avrebbe introdotto il comma 5-bis dell’art. 1 del D.L. 9/1993
D.L. 9/1993, art. 1, comma 5-bis
richiamato in relazione al regime di vincolo/impignorabilità delle somme sul conto di tesoreria
Corte cost. n. 211/2003
richiamata nel quadro normativo relativo al regime dell’impignorabilità delle somme di tesoreria
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, se il terzo dichiara l’esistenza di somme o di un debito verso l’esecutato, la dichiarazione va qualificata come positiva anche quando il terzo segnali che le somme sono già colpite da precedenti pignoramenti; tale dato non muta la natura della dichiarazione, ma impone l’indicazione dei pignoramenti anteriori.
- La presenza di precedenti pignoramenti non consente al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile l’esecuzione sulla sola base della dichiarazione del terzo: occorre chiedere la specificazione dei pignoramenti e verificare se e in quale misura vi siano già state assegnazioni, ai fini dell’eventuale riunione delle procedure e del concorso tra creditori.
- Il giudice dell’esecuzione deve motivare in modo intelligibile la qualificazione della dichiarazione del terzo e affrontare le specifiche contestazioni del creditore; una motivazione meramente assertiva o apodittica integra vizio rilevante in sede di opposizione agli atti esecutivi.
- Le questioni sulla pignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere, se non affrontate nel provvedimento esecutivo opposto, restano estranee all’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi e non possono essere decisive per la validità della decisione impugnata.
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