Cassazione Penale, Sentenza n. 20826/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/02/2022 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di revoca (con effetto 30/10/2016) dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era motivata dall'omessa comunicazione, nei termini, delle variazioni reddituali relative agli anni 2015 e 2016 (anni in cui la Bergnesi aveva percepito redditi da lavoro dipendente fino a 3.660 euro annui), mentre all'epoca della domanda risultava disoccupata e percettrice di un sussidio di euro 2.558,64. In Cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: (i) violazione di legge per presunta errata applicazione dell'art.112, comma 1 lett. a) del D.P.R. n.115/2002 e presunta errata interpretazione della sentenza SS.UU. n.6591/2008 in tema di "variazioni di reddito rilevanti"; (ii) omesso esame di fatto decisivo, consistente nell'archiviazione per mancanza del dolo del procedimento penale collegato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali. In particolare la ricorrente ha utilizzato forme del codice di procedura civile (notifica e deposito presso l'Avvocatura dello Stato e successivo deposito presso la cancelleria civile della Corte) invece di presentare il ricorso secondo le forme e i termini previsti dal D.P.R. n.115/2002, art.99, comma 4, e dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento). Il ricorso, pur tempestivamente notificato all'altra parte, è stato depositato fuori termine presso la cancelleria della Corte suprema e quindi è stato ritenuto tardivo e presentato con modalità non conformi; l'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta l'inammissibilità per inosservanza dei termini e delle modalità di impugnazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della Cassa delle ammende (il provvedimento menziona l'obbligo di pagamento; nel corpo della sentenza compaiono sia l'importo di euro 1.000,00 sia, nel dispositivo finale, la somma indicata come euro 3.000,00).
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
art. 99, art. 76, art. 112
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato: art.99 regola l'opposizione e i termini per l'impugnazione; art.76 e segg. contengono le regole procedurali e sostanziali per l'ammissione e la revoca; l'art.112 è stato richiamato dalla ricorrente come base di censura, ma la Corte ha deciso sul profilo procedurale senza risolvere la questione interpretativa sostanziale.
Codice di procedura penale (c.p.p.)
art. 582, art. 583, art. 591 comma 1 lett. c)
Gli artt.582-583 c.p.p. disciplinano il deposito degli atti nelle cancellerie dei giudici penali; l'art.591 c.p.p. comma 1 lett. c) prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono rispettati tempi e modi di presentazione, applicata nella specie per il difetto di deposito competente e il decorso dei termini.
D.Lgs. 150/2011
Richiamato dalla giurisprudenza per la compatibilità, ai fini processuali, del rito sommario (art.702-bis c.p.c.) con le norme speciali sul patrocinio; la Corte ricorda che le norme del D.P.R. n.115/2002 devono essere coordinate con le disposizioni generali del processo penale per le fasi non disciplinate espressamente.
Codice di procedura civile - disposizioni di attuazione
art. 134 disp. att. c.p.c.
Norme civili citate dalla ricorrente per il deposito e la notificazione, ma non applicabili in luogo delle specifiche prescrizioni del processo penale relative all'impugnazione del provvedimento sul patrocinio.
Sentenza SS.UU. n.6591/2008 (giurisprudenza)
sent. n. 6591 del 27/11/2008
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che rilevano solo le variazioni reddituali idonee a far superare il limite di ammissibilità; la Corte di Cassazione, tuttavia, non ha deciso il merito di tale questione nella presente pronuncia, essendosi pronunciata su profili di ammissibilità procedurale.
Massime di principio
- Le impugnazioni relative al diniego o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato seguono regole procedurali penalistiche: bisogna usare le forme e la cancelleria previste dal processo penale (artt.582-583 c.p.p.) e rispettare i termini di legge (D.P.R. n.115/2002, art.99); l'uso di procedure o depositi civili può determinare l'inammissibilità.
- Il mancato rispetto di tempi e modalità di presentazione dell'impugnazione comporta, ai sensi dell'art.591 c.p.p., l'inammissibilità dell'atto e la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie previste (Cassa delle ammende).
- Se si contestano interpretazioni giurisprudenziali (es. cosa costituisca una "variazione reddituale rilevante"), tali questioni devono essere sollevate e documentate nel procedimento di opposizione con le forme e nei termini corretti; la Corte può non entrare nel merito se prevalgono profili di inammissibilità procedurale.
- L'omessa comunicazione di variazioni reddituali può legittimare la revoca dell'ammissione al patrocinio; pertanto, chi beneficia del patrocinio deve segnalare tempestivamente variazioni di reddito rilevanti per evitare provvedimenti di revoca.
- Se esistono atti o provvedimenti estintivi del procedimento penale (es. archiviazione per mancanza del dolo), è importante farli valere tempestivamente nella sede e con le modalità previste per l'opposizione, allegandone la documentazione, poiché possono essere fatti decisivi ai fini della valutazione del mantenimento del beneficio.
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