Cassazione Civile, Ordinanza n. 05164/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Amministrazione aveva recuperato un credito IVA indicato nella dichiarazione successiva ma ritenuto inesistente perché derivante da una dichiarazione dell’anno precedente presentata oltre il termine ordinario e quindi considerata omessa. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo assorbente l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità, sul presupposto che tale comunicazione fosse obbligatoria perché il recupero IVA non derivava da un mero controllo formale. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nel caso concreto non vi erano incertezze rilevanti tali da imporre il previo contraddittorio: non era stata disconosciuta un’eccedenza d’imposta controversa, ma solo esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione un credito non documentato e derivante da dichiarazione omessa; l’operazione era dunque assimilabile a un omesso versamento, con conseguente non necessità della comunicazione preventiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che la comunicazione di irregolarità non è dovuta in via generale per ogni iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di credito IVA utilizzato in compensazione ma derivante da dichiarazione annuale presentata tardivamente e quindi omessa, non sussiste alcuna incertezza, poiché la fattispecie è sostanzialmente equiparabile all’omesso versamento di somme dichiarate. La sentenza della CTR, che aveva considerato obbligatoria la preventiva comunicazione, non si è attenuta a tali principi. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
Nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità non è necessaria in ogni caso, ma solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se il recupero consegue a un utilizzo indebito di credito privo di documentazione o a una situazione assimilabile all’omesso versamento, la preventiva comunicazione non è dovuta.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
L’obbligo di contraddittorio preventivo opera soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica ai casi di mera liquidazione automatizzata senza margini di incertezza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e/o falsa applicazione della norma tributaria richiamata.
d.P.R. n. 600/1973
Il riferimento è al procedimento di iscrizione a ruolo e liquidazione automatizzata ex art. 36-bis.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 è dovuta solo quando la dichiarazione presenti incertezze rilevanti; non costituisce un adempimento necessario in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo.
- L’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta ritenuto inesistente perché derivante da dichiarazione tardiva e quindi omessa è, ai fini del controllo automatizzato, sostanzialmente equivalente all’omesso versamento delle somme dovute e non comporta di per sé incertezze idonee a imporre il contraddittorio preventivo.
- In sede di impugnazione della cartella, resta ferma per il contribuente la possibilità di dimostrare la spettanza sostanziale del credito IVA, se ne ricorrono i presupposti e nei limiti temporali previsti dall’ordinamento.
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