Cassazione Penale, Sentenza n. 24069/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale aveva assolto l'imputata dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero e le parti civili hanno impugnato deducendo, in via principale, violazione di legge perché la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non sarebbe applicabile al delitto di oltraggio; le parti civili hanno inoltre lamentato vizio di motivazione sul riconoscimento della particolare tenuità, sostenendo che l'imputata non avesse avuto un ruolo marginale nella vicenda, che l'offesa non fosse tenue e che vi fossero elementi sintomatici di maggiore gravità, come il rifiuto di esibire i documenti e l'affollamento del luogo. In cassazione le parti civili hanno anche depositato documentazione volta a provare la qualifica degli operanti di polizia municipale, mentre la difesa ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso del pubblico ministero sia quelli delle parti civili. Ha ritenuto infondato il presupposto della preclusione automatica all'art. 131-bis c.p., osservando che, per il delitto di oltraggio, la clausola ostativa opera solo se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni; nel caso concreto gli ispettori della polizia municipale, impegnati nell'accertamento di una violazione stradale, non risultavano per ciò solo titolari di تلك qualifiche, né poteva supplire la produzione documentale nuova in cassazione. Quanto ai ricorsi delle parti civili, la Corte ha rilevato anche il difetto di interesse e la natura meramente confutativa del motivo sulla tenuità, ricordando che il giudice che proscioglie ex art. 131-bis c.p. deve pronunciarsi sulle domande civili, ma nel caso di specie le parti civili non avevano censurato l'omessa pronuncia sulle restituzioni o sul risarcimento e non avevano indicato un concreto pregiudizio. Le parti civili sono state condannate alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
norma incriminatrice del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, oggetto dell'imputazione.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è in linea generale applicabile, salvo specifiche cause ostative; per l'oltraggio l'ostatività opera solo nei casi tassativamente indicati dalla norma.
art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.
la clausola ostativa riguarda solo il fatto commesso nei confronti di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni.
d.l. 14 giugno 2019, n. 53, art. 16, comma 1, lett. b)
ha introdotto originariamente la preclusione alla particolare tenuità per l'oltraggio.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 7
ha circoscritto la preclusione al solo caso di offesa a ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 3
disciplina la collaborazione della polizia municipale con le forze di polizia nei casi previsti.
legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, comma 2
la qualità di agente di pubblica sicurezza per il personale di polizia municipale richiede un formale provvedimento prefettizio.
legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, comma 1, lett. a)
attribuisce funzioni di polizia giudiziaria al personale di polizia municipale nei limiti previsti.
art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p.
le funzioni di polizia giudiziaria del personale di polizia municipale sono limitate all'ambito territoriale dell'ente e al tempo in cui è in servizio.
art. 57, comma 3, c.p.p.
le attribuzioni della polizia municipale rilevano nei limiti del servizio al quale i soggetti sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.
art. 133, comma 1, c.p.
la valutazione della particolare tenuità richiede apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 611 c.p.p.
richiamato per la trattazione camerale scritta e per la memoria della difesa.
art. 615, comma 1, c.p.p.
richiamato per il rinvio della decisione in camera di consiglio.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna delle parti civili soccombenti alle spese processuali.
artt. 74 e seguenti c.p.p.
disciplinano la domanda della parte civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
art. 538 c.p.p.
come dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la decisione sulla domanda civile nel proscioglimento per particolare tenuità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera in modo automatico per il delitto di oltraggio: dopo la modifica normativa del 2020, la preclusione si applica solo se la persona offesa è, al momento del fatto, un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria che agisca nell'esercizio delle proprie funzioni.
- La qualifica soggettiva rilevante ai fini dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. deve esistere al momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente in conseguenza del reato.
- Per il personale della polizia municipale, la qualità di agente di pubblica sicurezza non discende dallo svolgimento del servizio di polizia locale, ma richiede un formale provvedimento prefettizio; le funzioni di polizia giudiziaria sono invece territorialmente e temporalmente circoscritte nei limiti di legge.
- In cassazione non è ammessa la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, salvo eccezioni tassative collegate a documenti non producibili prima o rilevanti per ius superveniens o cause estintive più favorevoli.
- La particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità che presuppone un fatto tipico, antigiuridico e colpevole: l'offensività non viene negata, ma il legislatore ritiene non opportuna la pena in presenza dei presupposti normativi.
- La deduzione dell'inapplicabilità della particolare tenuità per la sussistenza di una causa ostativa richiede l'allegazione di specifici elementi fattuali da parte di chi la contesta; il giudice deve comunque effettuare una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e del danno o pericolo.
- La parte civile che impugni una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità deve confrontarsi con l'eventuale omessa pronuncia sulle domande restitutorie o risarcitorie, poiché la mera contestazione della causa di non punibilità, senza indicare un concreto pregiudizio civile, può difettare di interesse.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le parti civili soccombenti sono condannate alle spese processuali, potendo tuttavia essere escluse dalla sanzione pecuniaria in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
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