Sentenza del 26/04/2016 n. 2311 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TIA - Avviso di accertamento per TARSU - Soppressione della TARSU - Soluzione di continuità con la TIA - Assenza - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso con cui gli era stata richiesta la TIA (tariffa di igiene ambientale) per un periodo nel quale era ancora vigente la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). La censura si fondava sull’assenza di una soluzione di continuità automatica tra i due regimi e sulla necessità di applicare, fino al completamento degli adempimenti previsti dalla legge, la disciplina regolamentare precedentemente vigente.
La decisione
La contestazione è stata accolta. L’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché riferito alla TIA per un periodo in cui trovava ancora applicazione la TARSU. L’art. 238 del d.lgs. 152/2006, pur prevedendo la soppressione della TARSU e l’introduzione della TIA, stabilisce che, fino all’emanazione del regolamento attuativo e al compimento degli adempimenti necessari per applicare la nuova tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, in tale periodo l’ente non poteva pretendere la TIA in luogo della TARSU.
Norme richiamate
Art. 238 del d.lgs. 152/2006
Sino alla emanazione del regolamento di attuazione e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
La norma non determina il passaggio immediato e automatico dalla TARSU alla TIA. Fino all’adozione del regolamento attuativo e al completamento degli adempimenti necessari, resta applicabile la disciplina previgente; di conseguenza, non è legittimo applicare la TIA a periodi ancora regolati dalla TARSU.
Massime di principio
- Il passaggio da un tributo o tariffa a un nuovo regime non è necessariamente immediato: occorre verificare le disposizioni transitorie e gli adempimenti richiesti dalla normativa.
- Quando la legge prevede espressamente la continuità della disciplina previgente fino all’adozione di regolamenti o al completamento di determinati adempimenti, l’ente impositore non può applicare il nuovo regime in via anticipata.
- Un avviso di accertamento deve individuare correttamente il presupposto normativo applicabile al periodo d’imposta contestato; l’applicazione di una tariffa non ancora operativa può determinarne l’illegittimità.
- In casi analoghi è necessario verificare la data di entrata in vigore del nuovo regime, l’adozione del regolamento attuativo, gli adempimenti comunali e la disciplina concretamente vigente nell’anno oggetto dell’accertamento.
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