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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36554/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 04/03/2022 che aveva dichiarato inammissibili per tardività i loro ricorsi avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del 10/12/2021 (procedimento per violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, IVA 2017 e acconto IVA 2018). Le difese hanno sostenuto che la decorrenza del termine per proporre il riesame (10 giorni) dovesse partire solo dalla data in cui gli indagati avevano effettiva conoscenza del decreto: per Simone e Gabriele Aprà e Antonella Bianco la conoscenza si sarebbe avuta il 14/02/2022 (data del rigetto della richiesta di restituzione dei beni da parte del PM), per Piero Aprà la notifica sarebbe avvenuta l'11/02/2022; i ricorrenti dunque ritenevano tempestivo il riesame proposto il 21/02/2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha richiamato l'art. 324 cod. proc. pen. e la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine per proporre il riesame (dieci giorni) decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto di fatto conoscenza dell'avvenuto sequestro o della sua esecuzione, non dalla mera conoscenza formale del provvedimento completo di motivazione. Nel caso di specie è incontestato che i ricorrenti avevano conoscenza del sequestro almeno dal 4/02/2022, data in cui hanno presentato istanza di restituzione dei beni; pertanto il termine per il riesame era già decorso rispetto alla proposizione dei ricorsi, rendendoli inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    "la richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    Il termine perentorio di dieci giorni decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro (cognizione effettiva dell'avvenuto sequestro), non dalla formale conoscenza del provvedimento completo di dispositivo e motivazione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa per questioni di garanzia processuale; il giudice non ha rilevato violazione perché la decorrenza del termine, basata sulla conoscenza di fatto, non ha reso illegittimo il provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale cui si riferisce il procedimento (violazioni IVA): rilevante solo come oggetto del procedimento, ma non determinante per la questione relativa alla tempestività del riesame.

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per presentare la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. decorre dalla conoscenza di fatto dell'esecuzione del sequestro e non dalla formale notifica del provvedimento motivato.
  • Qualsiasi atto o circostanza che dimostri la conoscenza effettiva del sequestro (es. istanza di restituzione presentata al PM, comunicazione da parte della banca del blocco dei conti, presa visione materiale del sequestro su un bene) fa decorrere il termine per il riesame.
  • Se si contesta la data di conoscenza, è fondamentale produrre elementi probatori certi e datati che attestino l'assenza di conoscenza anteriore; in mancanza, il giudice riterrà valida la data più precoce documentata.
  • La mancata tempestiva impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e, di norma, la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; perciò è prudente proporre il riesame non appena si viene a conoscenza di qualunque elemento che indichi l'esecuzione del sequestro.
  • L'invocazione di diritti di natura convenzionale (art. 6 CEDU) non determina di per sé la sospensione della decorrenza del termine: occorre provare come la modalità concreta di comunicazione abbia impedito la conoscenza di fatto nei tempi utili.

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