Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte della riparazione che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita tra il 9/04/2020 e il 2/04/2021 in relazione al reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e, per la prima procedura, di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.). La difesa sosteneva che la sentenza di cassazione del 24/02/2022 aveva assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto e che, alla stregua dei principi delle Sezioni Unite D'Ambrosio, non potevano essere valutate condotte extraprocessuali ostative al riconoscimento della riparazione. Inoltre si contestava che la Corte della riparazione avesse impropriamente valorizzato gli elementi dell'esposto CONSIP relativi a irregolarità fiscali e dichiarazioni mendaci senza considerare le giustificazioni fornite dall'imprenditore (dimenticanze, pluralità di società, estratto debitorio che attestava debito modesto).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. (ingiu-stizia formale fondata su decisione irrevocabile che accerti l'assenza ab origine dei presupposti di applicabilità della misura), né dimostrato che la decisione assolutoria avesse accertato tale mancanza. La Corte ha poi confermato che, nel caso di ingiustizia sostanziale, il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose che escludono il diritto all'indennizzo; ha condiviso la valutazione della Corte della riparazione secondo cui lo Ieffi aveva tenuto molteplici comportamenti gravemente colposi (mendacio nelle dichiarazioni di gara, irregolarità fiscali, esposizioni debitorie, precedenti) tali da costituire causa o concausa della misure cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
disciplina del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (comma 1 ingiustizia sostanziale; comma 2 ingiustizia formale)
Distinzione tra ingiustizia sostanziale (proscioglimento perché il fatto non sussiste o simili) e ingiustizia formale (misura adottata o mantenuta in mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.). Per il comma 2 è necessaria una decisione irrevocabile che accerti la mancanza ab origine dei presupposti di applicabilità della misura; per il comma 1 il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente osti al riconoscimento della riparazione.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
presupposti di applicabilità delle misure cautelari personali
La loro insussistenza ab origine, accertata con decisione irrevocabile, può fondare la riparazione ai sensi dell'art. 314 co. 2; in mancanza di tale decisione irrevocabile non si applica automaticamente il comma 2.
art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
cause di esclusione dalle procedure di gara
Richiamato nella vicenda come causa di esclusione segnalata da CONSIP per irregolarità fiscali della società collegata al ricorrente; la Corte della riparazione ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci rispetto a tali cause fossero indice di colpa grave.
art. 353 cod. pen.
Fattispecie per la quale il ricorrente era stato processato e che costituisce il nucleo del procedimento da cui derivò la detenzione cautelare; la successiva assoluzione non ha automaticamente escluso che la condotta extraprocessuale abbia concorso a determinare l'adozione della misura.
art. 355 cod. pen.
inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Contestato con riferimento alla prima procedura; il giudizio di merito aveva assorbito o escluso tale addebito, ma la questione non ha inciso sul negativo esito della domanda di riparazione per l'insieme delle condotte valutate colpose dalla Corte della riparazione.
Massime di principio
- Per invocare la riparazione ai sensi dell'art. 314 comma 2 c.p.p. occorre una decisione irrevocabile che accerti la mancanza ab origine dei presupposti per la misura cautelare: un'ordinanza o sentenza di cassazione favorevole non basta se non ha accertato tale mancanza.
- In caso di proscioglimento perche' il fatto non sussiste (ingiustizia sostanziale), il giudice della riparazione valuta autonomamente se il richiedente abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose che escludono il diritto all'indennizzo; quindi l'assoluzione non elimina automaticamente la verifica della responsabilita' extraprocessuale.
- Il ricorrente deve dimostrare l'identita' degli elementi posti alla base della misura cautelare e di quelli alla base della decisione che nega la misura per poter fondare una domanda ai sensi del comma 2; senza tale identita' la domanda rischia di essere inammissibile.
- E' consigliabile, quando si intende successivamente chiedere la riparazione, coltivare i rimedi giurisdizionali fino a ottenere una decisione irrevocabile sulla legittimita' della misura cautelare (anche ricorso per cassazione) e dedurne concretamente il pregiudizio.
- Comportamenti extraprocessuali quali dichiarazioni mendaci, omissioni rilevanti o condotte gravemente colpose possono costituire causa ostativa al diritto all'indennizzo anche se non hanno integrato il reato poi escluso in sede di merito.
- Nella domanda di riparazione occorre esporre chiaramente la causa petendi (se si agisce per ingiustizia sostanziale o formale) e provare fattualmente la mancanza di causa o il carattere non concorsuale della propria condotta nella determinazione della detenzione.
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