Risposta n. 530 del 17/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente non si tratterebbe di una vera rinuncia al credito del socio ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, TUIR, perché il valore fiscalmente riconosciuto del credito coinciderebbe con il prezzo effettivamente pagato al fallimento; la differenza rispetto al nominale costituirebbe una riserva di patrimonio destinata a rafforzare il patrimonio netto e a coprire le perdite pregresse.
Rinuncia parziale al credito da parte del nuovo socio/cessionario e applicazione dell’art. 88, comma 4-bis, TUIR.
Il quesito
La società chiede se, quando un terzo acquista dalla procedura fallimentare un credito verso la partecipata a un prezzo inferiore al nominale e poi rinuncia parzialmente al credito, si applichi o meno l’art. 88, comma 4-bis, TUIR sulla rinuncia dei soci ai crediti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’art. 88, comma 4-bis, TUIR anche al caso in cui il credito sia stato acquistato da una procedura fallimentare a un prezzo inferiore al nominale e poi parzialmente rinunciato dal nuovo titolare. La rinuncia genera per il debitore una sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito, con obbligo di variazione in aumento in dichiarazione; per il socio creditore la rinuncia non è deducibile nei limiti del valore fiscale del credito.
Rinuncia parziale al credito acquistato da procedura fallimentare
L’interpello riguarda il trattamento fiscale della rinuncia parziale a un credito verso una società partecipata, credito che in origine apparteneva alla controllante poi fallita e che è stato successivamente acquistato, a prezzo inferiore al nominale, da un soggetto terzo divenuto nuovo creditore. Il tema centrale è se tale rinuncia rientri nell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR oppure se, come sostenuto dall’istante, debba essere esclusa perché il valore fiscale del credito coinciderebbe con il prezzo di acquisto presso la procedura fallimentare.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante apparteneva al Gruppo Alfa ed era controllata da Beta S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 c.c. Nel 2016 Beta S.p.A. fallisce e l’attività del gruppo, inclusa quella della società istante, si sospende. Alla data del fallimento, la controllante vantava nei confronti dell’istante un credito di natura finanziaria.
Nel 2018 una società terza acquista dalla procedura fallimentare sia la partecipazione in Gamma s.r.l. sia il credito verso l’istante, pagando per quest’ultimo un importo inferiore al valore nominale iscritto in bilancio. Il nuovo creditore iscrive il credito al valore di acquisto, senza rilevare alcuna sopravvenienza passiva per la differenza con il nominale.
In sede di documentazione integrativa, l’istante precisa che la formalizzazione della rinuncia al credito, mediante autodichiarazione o verbale assembleare, avverrà al momento dell’effettivo pagamento di quanto concordato. A seguito della rinuncia parziale, il debitore iscriverebbe a riserva patrimoniale la differenza tra il valore nominale del debito e la quota effettivamente pagata, con successivo utilizzo della riserva per coprire perdite pregresse.
Quesito del contribuente
La società chiede, in sostanza, se la fattispecie descritta integri una rinuncia al credito del socio ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, TUIR.
Secondo l’istante:
- non vi sarebbe una vera rinuncia al credito del socio;
- il valore fiscalmente riconosciuto del credito dovrebbe coincidere con il prezzo pagato dal nuovo creditore alla procedura fallimentare;
- l’art. 88, comma 4-bis, TUIR sarebbe quindi incompatibile con il caso concreto;
- la differenza tra nominale e prezzo di acquisto costituirebbe una riserva di patrimonio finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società e alla copertura delle perdite pregresse.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’art. 88, comma 4-bis, TUIR, secondo cui la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. La norma prevede inoltre che il socio comunichi alla partecipata tale valore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza di comunicazione, il valore fiscale del credito si presume pari a zero.
È richiamata anche la relazione al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che chiarisce che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte eccedente il relativo valore fiscale e che la rinuncia non è deducibile nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che non si è in presenza di una rinuncia al credito rilevante ex art. 88, comma 4-bis, TUIR, poiché:
- il credito è stato acquistato da un soggetto terzo dalla procedura concorsuale;
- il corrispettivo di acquisto, fissato dalla procedura fallimentare, costituirebbe il valore fiscale del credito;
- la successiva rinuncia parziale non dovrebbe essere trattata come rinuncia del socio, ma come mera emersione di una differenza patrimoniale da destinare a riserva.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente e ritiene che la fattispecie rientri nell’ambito applicativo dell’art. 88, comma 4-bis, TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini della norma non rileva che il credito sia stato acquistato da una procedura fallimentare; rileva invece che il credito sia stato volontariamente acquistato a un corrispettivo inferiore al valore nominale e che, successivamente, il nuovo titolare rinunci parzialmente alla riscossione dell’intero importo nominale.
L’Agenzia osserva che la disposizione considera sopravvenienza attiva, per il debitore, soltanto la parte della rinuncia che eccede il valore fiscale del credito. Nel caso di specie, la rinuncia parziale al credito comporta, sul piano contabile, un incremento del patrimonio netto; sul piano fiscale, il debitore deve effettuare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento per la parte eccedente il valore fiscale del credito rinunciato.
Effetti per il creditore rinunciante
L’Agenzia richiama infine il principio per cui la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.
Conclusioni operative
L’interpello conferma che, quando un nuovo socio/creditore acquista un credito verso la partecipata a un prezzo inferiore al nominale e poi rinuncia parzialmente alla sua riscossione, opera l’art. 88, comma 4-bis, TUIR.
In pratica:
- per il debitore, la rinuncia genera sopravvenienza attiva solo per l’eventuale eccedenza rispetto al valore fiscale del credito;
- in dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in aumento per tale eccedenza;
- la circostanza che il credito sia stato acquistato da una procedura fallimentare non esclude l’applicazione della disciplina sulla rinuncia dei soci ai crediti.
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