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Interpello

Risposta n. 534 del 20/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, i parcometri sarebbero vincolati dal decreto di omologazione e non potrebbe essere imposta una dotazione tecnica diversa; pertanto ritiene che la richiesta della società appaltante non sia attuabile e che l'intervento del d.m. 10 maggio 2019 non abbia superato i chiarimenti della risoluzione n. 116/E/2016.

Parcometri e certificazione/memorizzazione dei corrispettivi giornalieri

Il quesito

Il contribuente chiede se, alla luce del d.m. 10 maggio 2019, siano ancora attuali i chiarimenti della risoluzione n. 116/E del 2016 e se i parcometri siano esclusi dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 127/2015.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia osserva che la questione posta non riguarda realmente la riconducibilità dei parcometri ai distributori automatici già esclusi con la risoluzione n. 116/E/2016, il cui contenuto resta attuale. Evidenzia invece che i parcometri non sono stati inclusi nei provvedimenti attuativi dell'art. 2 del d.lgs. n. 127/2015 che disciplinano gli strumenti e le regole tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; pertanto, allo stato, per essi non risultano stabilite specifiche regole tecniche in materia di certificazione dei corrispettivi.

Parcometri e obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’interpello riguarda la possibilità di considerare i parcometri soggetti agli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi previsti dal d.lgs. n. 127/2015. Il contribuente contesta una richiesta contenuta nella documentazione di gara di una società appaltante, che pretende dispositivi già predisposti per tali funzioni.

Contesto fattuale

L’istante intende partecipare a una procedura aperta per la fornitura di dispositivi e apparecchiature per il controllo della sosta e la riscossione dei corrispettivi, nonché dei relativi servizi accessori. La società appaltante richiede che i parcometri siano in grado di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le prescrizioni tecniche dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 127/2015.

Il contribuente segnala di avere già rappresentato che, con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, i parcometri erano stati esclusi dagli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, relativi ai distributori automatici di beni e servizi. Nonostante ciò, la società appaltante insiste sulla necessità di acquisire apparecchiature potenzialmente compatibili con le regole tecniche di futura applicazione, per evitare obsolescenza.

Quesito del contribuente

L’istante chiede conferma che i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 116/E del 2016 siano ancora attuali e che, per effetto del d.m. 10 maggio 2019, i parcometri restino esclusi dagli obblighi di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 127/2015.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

Secondo il contribuente, le richieste della stazione appaltante sarebbero sostanzialmente inattuabili perché le caratteristiche tecniche dei parcometri sarebbero già vincolate dal decreto di omologazione del Ministero dei trasporti. L’istante richiama inoltre un chiarimento ministeriale secondo cui eventuali implementazioni software diverse da quelle approvate sono ammissibili solo se non interferiscono con la corretta funzione di controllo della sosta e con l’integrità del dispositivo.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015, relativo alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
  • il comma 3 del medesimo articolo, che richiede strumenti tecnologici idonei a garantire inalterabilità e sicurezza dei dati;
  • il comma 4, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione di informazioni, regole tecniche, termini e caratteristiche tecniche degli strumenti;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, che disciplina gli strumenti e le specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
  • la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016;
  • il d.m. 10 maggio 2019, richiamato dall’istante in tema di esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa innanzitutto che il quesito non è stato prospettato in modo esatto: la questione non riguarda la qualificazione dei parcometri come distributori automatici, già affrontata con la risoluzione n. 116/E/2016, il cui contenuto viene considerato ancora attuale.

L’Amministrazione rileva che il tema effettivo è diverso e concerne la scelta della società appaltante di acquistare parcometri già potenzialmente idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015. Su tale profilo, l’Agenzia afferma di non essere legittimata a valutare la correttezza della procedura di gara, potendo esprimersi solo sull’applicazione della normativa tributaria.

Sul piano fiscale, l’Agenzia osserva che i provvedimenti attuativi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015 hanno definito regole, caratteristiche tecniche e strumenti utilizzabili, individuando registratori telematici, registratori di cassa adattati a registratori telematici e procedura web. I parcometri, invece, non sono stati inclusi in tali provvedimenti e, conseguentemente, non sono state stabilite per essi regole e caratteristiche tecniche specifiche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Conclusioni operative

L’Agenzia non afferma che i parcometri siano oggi assoggettati agli obblighi tecnici propri degli strumenti individuati dai provvedimenti attuativi, ma conferma che la risoluzione n. 116/E/2016 resta valida e che, allo stato, i parcometri non risultano disciplinati dalle specifiche tecniche previste per la certificazione dei corrispettivi. Ne deriva che non vi è una regolazione tecnica specifica che li inserisca nel perimetro operativo dei registratori telematici o degli altri strumenti previsti dal sistema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

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