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Interpello

Risposta n. 532 del 20/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene possibile usare un unico registratore telematico, purché i corrispettivi delle due attività siano rilevati separatamente tramite reparti distinti o codici predefiniti per beni e servizi, così da distinguere i ricavi delle singole attività.

Utilizzo di un unico registratore telematico per due attività con contabilità separata

Il quesito

L'istante chiede se, svolgendo attività agricola e attività agrituristica tenute separate ai fini IVA, possa utilizzare un solo registratore telematico per memorizzare e trasmettere i corrispettivi di entrambe le attività.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate condivide la soluzione: l'uso di un solo registratore telematico è ammesso anche per attività contabilizzate separatamente, purché i corrispettivi siano distinguibili e il giornale di fondo elettronico consenta di ricostruire i ricavi e liquidare correttamente l'IVA. È inoltre necessario tenere un prospetto dei codici o dei reparti assegnati alle singole attività.

Utilizzo di un unico registratore telematico in presenza di contabilità separata

L'interpello riguarda un imprenditore agricolo che svolge sia attività di allevamento di bovini e bufalini da carne sia attività di alloggio connesse alle aziende agricole. Il tema posto all'Agenzia delle Entrate è se, in presenza di contabilità separata tra le due attività, sia possibile utilizzare un solo registratore telematico per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Contesto fattuale e regime fiscale applicato

L'istante è un imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile e svolge:

  • attività di allevamento di bovini e bufalini da carne, classificata ATECO 01.42.00;
  • attività di alloggio connesse alle aziende agricole, classificata ATECO 55.20.52.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le due attività sono tenute separate. In particolare:

  • per l'attività agricola di allevamento l'istante ha optato per la determinazione dell'IVA con modalità ordinarie;
  • per l'attività commerciale di alloggio presso l'azienda agricola l'istante applica il regime forfettario IVA previsto per l'agriturismo dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Fino a quel momento i corrispettivi erano certificati mediante ricevute fiscali ex articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

Quesito posto all'Agenzia

L'istante domanda se, alla luce dell'obbligo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi, possa utilizzare un solo registratore telematico per entrambe le attività, pur mantenendole separate sul piano contabile.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene che la separazione delle attività possa essere mantenuta anche con un unico registratore telematico, a condizione che i corrispettivi siano distinti in fase di registrazione. La distinzione potrebbe avvenire:

  • assegnando un numero di "reparto" a ciascuna attività; oppure
  • attribuendo un codice predefinito a ogni bene ceduto o servizio reso.

Secondo l'istante, il riepilogo giornaliero dei documenti commerciali emessi dal registratore telematico consentirebbe di individuare con precisione i corrispettivi riferibili all'attività agricola e quelli riferibili all'attività agrituristica.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama in particolare:

  • l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che dal 1° gennaio 2020 impone ai soggetti che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 633/1972 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
  • il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce la sostituzione degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dal DPR 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
  • il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con cui sono state individuate le caratteristiche tecniche dei registratori telematici e le informazioni da memorizzare e inviare telematicamente.

Viene inoltre ricordato che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ritiene la soluzione prospettata condivisibile.

In via generale, le disposizioni sui corrispettivi telematici non escludono la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, purché queste siano contabilizzate separatamente, mediante l'utilizzo di un unico registratore telematico.

Nel caso specifico, tuttavia, poiché l'istante applica:

  • il regime ordinario IVA per l'attività di allevamento;
  • il regime forfettario IVA per l'attività agrituristica,

è necessario che i corrispettivi delle due attività restino distinti, così da garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili e la corretta liquidazione dell'IVA periodica.

L'Agenzia considera quindi condivisibile la soluzione basata:

  • sull'assegnazione di un numero di "reparto" distinto per ciascuna attività; oppure
  • sull'attribuzione di un codice specifico ai singoli beni ceduti e ai servizi resi,

a condizione che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività.

Adempimenti operativi richiesti

Poiché il registratore telematico trasmette al momento un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi delle singole attività, l'istante deve tenere un prospetto riepilogativo che riporti:

  • i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi, oppure
  • il numero dei "reparti" attribuiti a ciascuna attività.

Tale prospetto serve a consentire la ricostruzione analitica dei corrispettivi delle due attività e a supportare la corretta liquidazione dell'IVA periodica.

Conclusione

La risposta dell'Agenzia è favorevole: un unico registratore telematico può essere utilizzato anche in presenza di contabilità separata tra attività diverse, purché sia possibile distinguere i corrispettivi delle singole attività con strumenti idonei e mantenere la tracciabilità necessaria ai fini fiscali.

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