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Interpello

Risposta n. 535 del 20/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che tali corrispettivi non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate perché già certificati e trasmessi alla SIAE.

Certificazione dei corrispettivi per attività di intrattenimento e possibile esonero dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate

Il quesito

La società chiede se i corrispettivi derivanti da attività di intrattenimento già certificati tramite titoli di accesso e trasmessi telematicamente alla SIAE siano esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate; in subordine, come vadano trasmessi gli importi e quale aliquota IVA indicare.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 2 del d.lgs. 127/2015 e il D.M. 10 maggio 2019, osservando che l’attività della società non rientra tra gli esoneri di prima applicazione; tuttavia conferma, in linea con la risposta n. 506/2019, che i corrispettivi delle attività spettacolistiche già oggetto di trasmissione alla SIAE sono esclusi dall’invio telematico, mentre resta l’obbligo per le attività accessorie diverse dai titoli d’ingresso.

Certificazione corrispettivi attività di intrattenimento

L’interpello riguarda il regime di certificazione dei corrispettivi per un’attività di intrattenimento svolta in forma congiunta, con particolare riferimento al rapporto tra la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e la certificazione già effettuata tramite titoli di accesso e invio dei dati alla SIAE. Il tema è quello dell’eventuale sovrapposizione tra gli adempimenti previsti dalla normativa IVA/corrispettivi e quelli previsti dalla disciplina speciale per gli spettacoli e l’intrattenimento.

Quesito del contribuente

La società istante chiede, in sintesi, se i corrispettivi derivanti da tali attività, già certificati mediante titoli di accesso ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 e già trasmessi telematicamente alla SIAE, siano esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi previsto dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

In subordine, qualora l’obbligo permanga, domanda come debba avvenire la trasmissione:

  • se debba essere inviato l’intero corrispettivo giornaliero, comprensivo di imponibile IVA, IVA e quota SIAE esente, indicando la relativa aliquota IVA, parte al 22% e parte esente;
  • oppure se debbano essere trasmessi due importi distinti, uno imponibile con IVA al 22% e uno esente per la quota SIAE.

Soluzione interpretativa proposta

La società ritiene che i corrispettivi in questione non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in quanto già certificati e trasmessi telematicamente alla SIAE.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, secondo cui, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La memorizzazione e la trasmissione sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

La norma prevede anche la possibilità di specifici esoneri in ragione della tipologia di attività, demandandone l’individuazione a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, viene richiamato il D.M. 10 maggio 2019, il cui articolo 1 individua, in fase di prima applicazione, le operazioni per le quali non si applica l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che tra le operazioni espressamente elencate dal D.M. 10 maggio 2019 non figurano quelle svolte dalla società istante. Tuttavia, richiama la risposta ad interpello n. 506 del 10 dicembre 2019, nella quale è stato chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex art. 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, poiché i dati dei titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE ai sensi del decreto 13 luglio 2000, che li rende disponibili all’anagrafe tributaria.

Resta però fermo l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, che tradizionalmente sono documentate con scontrino o ricevuta fiscale.

Conclusioni operative

L’esito dell’interpello è quindi favorevole solo in relazione ai corrispettivi spettacolistici già certificati tramite titoli di accesso e trasmessi alla SIAE, per i quali non sussiste l’obbligo di ulteriori invii telematici all’Agenzia delle Entrate.

Permane invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per le eventuali attività accessorie diverse dal titolo d’ingresso, con conseguente necessità di distinguere le diverse componenti dei corrispettivi secondo la loro natura fiscale.

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