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Interpello

Risposta n. 528 del 16/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La fattura va trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, che nel caso prospettato coincide con la data riportata in fattura; la trasmissione entro il 15 del mese successivo non rende la violazione meramente formale e non consente l’esimente invocata, salvo i regimi speciali e transitori richiamati dall’Agenzia.

Data della fattura per prestazioni di servizi e sanzioni per tardiva trasmissione tramite SdI

Il quesito

La società chiede entro quale data debba essere trasmessa allo SdI la fattura per prestazioni di servizi rese a fine mese e datate con l’ultimo giorno del mese, e quale sanzione si applichi se la fattura è emessa dopo il termine individuato ma comunque entro il giorno 15 del mese successivo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia condivide la soluzione sul termine di emissione: nel caso prospettato la fattura datata 31 ottobre 2019 andava trasmessa entro il 12 novembre 2019. La tardiva emissione/trasmissione comporta l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 6 del d.lgs. 471/1997; se la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione. Non trova applicazione l’esimente per violazioni meramente formali, salvo le specifiche discipline agevolative per il primo semestre 2019 e fino al 30 settembre 2019.

Data della fattura per prestazioni di servizi e sanzioni per tardiva trasmissione

L’interpello riguarda la corretta data di emissione/trasmissione della fattura elettronica per prestazioni di servizi rese in un mese e fatturate a fine mese, nonché il regime sanzionatorio applicabile in caso di invio allo SdI oltre il termine di legge ma entro il giorno 15 del mese successivo. Il caso è stato prospettato con riferimento a prestazioni rese dal 1° al 31 ottobre 2019, fattura datata 31 ottobre 2019 e inviata allo SdI entro il 15 novembre 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società istante, operante nel settore dei servizi logistici integrati, indica di emettere alla fine di ciascun mese una fattura elettronica per le prestazioni rese al medesimo cliente, con pagamento a 30 giorni dalla data fattura di fine mese o comunque a un numero di giorni dalla medesima data. La fattura viene trasmessa tramite Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, così da consentire la liquidazione dell’IVA del mese precedente.

Nel caso esemplificato, la società ipotizza:

  • prestazioni effettuate dal 1° al 31 ottobre 2019;
  • fattura c.d. anticipata datata 31 ottobre 2019;
  • trasmissione tramite SdI entro il 15 novembre 2019;
  • inclusione dell’imposta nella liquidazione periodica IVA di ottobre 2019.

Quesiti posti all’Agenzia

L’istante chiede in particolare:

  • entro quale data debba essere trasmessa allo SdI la fattura nella fattispecie descritta, alla luce dell’articolo 21, comma 4, primo periodo, del DPR n. 633/1972;
  • quale violazione si configuri e quale sanzione sia applicabile se la fattura è emessa dopo il termine individuato, ma non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fine mese indicata in fattura.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la fattura andrebbe trasmessa tramite SdI non oltre il dodicesimo giorno successivo alla data di fine mese riportata sulla fattura; nel caso concreto, quindi, entro il 12 novembre 2019. L’eventuale emissione dal 13 al 15 novembre costituirebbe una violazione meramente formale, non idonea a ostacolare i controlli e quindi non sanzionabile ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 21 del DPR n. 633/1972, come modificato dal d.l. n. 119/2018 e dal d.l. n. 34/2019, applicabile alle fatture emesse dal 1° luglio 2019. In particolare:

  • il comma 2, lettera g-bis, impone di indicare in fattura la data di effettuazione della cessione o prestazione, oppure la data del corrispettivo se diversa dalla data di emissione;
  • il comma 4, primo periodo, consente l’emissione della fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • il comma 4, terzo periodo, lettera b), disciplina la fattura riepilogativa differita per prestazioni di servizi individuabili con idonea documentazione, rese nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, consentendone l’emissione entro il giorno 15 del mese successivo.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 6 del DPR n. 633/1972 sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi e la regola per cui, se la fattura è emessa o il corrispettivo è pagato prima del completamento della prestazione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia sul termine di emissione

Secondo l’Agenzia, nel caso di prestazioni interne tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero rese a privati consumatori per operazioni territorialmente rilevanti in Italia, la prestazione si considera effettuata, in via generale, al momento del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se la fattura viene emessa prima di tale momento, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, nei limiti dell’importo fatturato.

Da ciò deriva che:

  • la fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • nel caso prospettato, la data di effettuazione coincide con quella indicata in fattura;
  • la facoltà di emissione entro il 15 del mese successivo riguarda la sola fattura riepilogativa differita, non la fattura che documenta prestazioni il cui momento impositivo coincide con l’emissione stessa.

Per l’esempio fornito, la fattura datata 31 ottobre 2019 andava quindi trasmessa entro il 12 novembre 2019.

Parere dell’Agenzia sulle sanzioni

L’Agenzia condivide la risposta al primo quesito e afferma che la mancata emissione nel termine, cui è equiparata la tardiva trasmissione allo SdI, integra una violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. Le sanzioni richiamate sono:

  • dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

L’Agenzia precisa che la violazione rientra tra quelle formali solo se non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta, ma ciò non comporta l’automatica applicazione dell’esimente di cui all’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e all’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997, che opera soltanto per violazioni meramente formali prive di pregiudizio per i controlli e per la determinazione del tributo.

Nel caso prospettato, poiché la fattura tardiva è comunque emessa entro il giorno 15 del mese successivo e l’imposta viene correttamente liquidata, non si applica l’esimente invocata. Resta però ferma la sanzione ridotta di 250-2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata, con possibilità di ravvedimento operoso.

Regimi transitori richiamati

L’Agenzia evidenzia anche che:

  • per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019 operava l’esimente di cui all’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 119/2018, richiamante l’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127/2015;
  • fino al 30 settembre 2019, per i contribuenti con liquidazione mensile, le sanzioni erano applicabili con riduzione dell’80% se la fattura elettronica era emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo.

Tali discipline non incidono però sul caso esaminato, riferito a ottobre 2019 e dunque successivo al 30 settembre 2019.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che, per le prestazioni di servizi documentate con fattura datata a fine mese, la trasmissione allo SdI deve avvenire entro 12 giorni dalla data della fattura, salvo che ricorrano i presupposti specifici della fattura riepilogativa differita. Se l’invio avviene oltre tale termine, la violazione è sanzionabile e non può essere qualificata come mera irregolarità formale solo perché l’IVA è comunque confluita correttamente nella liquidazione periodica.

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