Risposta n. 533 del 20/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che la risposta debba essere positiva: la successiva produzione di documentazione che attesta retroattivamente i requisiti agevolativi dovrebbe consentire il riconoscimento dell’IVA al 4% e il recupero dell’eccedenza IVA ordinaria versata.
IVA agevolata al 4% per autoveicolo acquistato per soggetto con disabilità psichica e documentazione successiva con efficacia retroattiva
Il quesito
Si chiede se, quando al momento della vendita dell’autovettura non era ancora disponibile la certificazione necessaria per l’agevolazione ex articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, ma tale documentazione viene poi rilasciata con validità retroattiva a una data anteriore all’acquisto, il cliente abbia diritto al rimborso della differenza d’imposta tramite storno parziale della fattura originaria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, pur essendo corretta l’applicazione iniziale dell’IVA ordinaria in assenza della documentazione al momento della cessione, i tempi del procedimento amministrativo non devono pregiudicare il beneficio quando i requisiti sostanziali esistevano già alla data dell’acquisto. Pertanto il venditore può emettere nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, entro un anno dall’operazione, e il cliente può beneficiare dell’aliquota agevolata del 4% sulla base della documentazione sopravvenuta con efficacia retroattiva.
IVA agevolata per autoveicolo acquistato per soggetto con disabilità psichica e documentazione retroattiva
L’interpello riguarda l’applicazione dell’IVA agevolata del 4% sulla cessione di un’autovettura destinata a un soggetto con disabilità, quando la documentazione sanitaria necessaria non era disponibile al momento dell’acquisto ma è stata prodotta successivamente con efficacia retroattiva. Il tema centrale è se, in presenza di requisiti sostanziali già esistenti alla data della vendita, sia possibile rettificare l’imposta originariamente applicata al 22%.
Fattispecie rappresentata dall’istante
L’istante, tramite un proprio punto vendita, ha venduto il 27 dicembre 2018 un’autovettura al genitore di un soggetto con disabilità, destinata all’utilizzo a favore del figlio disabile. Al momento della cessione il cliente non aveva ancora esibito la documentazione richiesta per fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tale ragione il venditore ha emesso fattura con aliquota IVA ordinaria del 22%.
Successivamente il cliente ha trasmesso un verbale INPS di accertamento di invalidità totale del figlio, dal quale risultava anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22 ottobre 2018, data di presentazione della domanda all’INPS, dunque antecedente alla vendita dell’autovettura. La documentazione sopravvenuta attestava quindi la sussistenza dei requisiti agevolativi prima dell’operazione.
Quesito del contribuente
L’istante chiede se, in presenza di una certificazione emessa dopo la vendita ma con validità retroattiva a un momento anteriore, debba essere riconosciuto al cliente il rimborso della differenza tra l’IVA ordinaria applicata in fattura e l’IVA agevolata calcolata al 4%, mediante storno parziale della fattura originaria.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto. In sostanza, secondo l’istante, la documentazione successivamente acquisita, purché riferita a una data anteriore all’operazione, dovrebbe consentire di applicare retroattivamente l’agevolazione IVA prevista dalla norma.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo delle agevolazioni IVA per veicoli destinati a persone con disabilità:
- articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, che ha introdotto l’aliquota IVA ridotta per veicoli adattati a disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
- articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha esteso l’agevolazione ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale, e ai familiari fiscalmente a carico;
- articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha trasfuso il beneficio nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, prevedendo l’aliquota IVA del 4% per specifiche cessioni di autoveicoli;
- articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con disabilità psichica grave con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Vengono richiamate inoltre:
- circolare 11 maggio 2001, n. 46, che indica la documentazione necessaria per i soggetti con disabilità psichica, ossia il verbale della Commissione ex legge n. 104/1992 e il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento;
- circolare 23 aprile 2010, n. 21, che, per le persone con sindrome di Down, riconosce validità alla certificazione del medico di medicina generale ai fini del beneficio, fermo restando il possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento;
- circolare n. 46/E del 2001 e la precedente circolare n. 197/E del 1998, secondo cui le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto.
Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto
L’Agenzia osserva che, nel caso specifico, al momento dell’acquisto non era stata esibita la documentazione prescritta; pertanto, la fattura emessa con IVA ordinaria al 22% era corretta. Tuttavia, non può essere trascurato che alla data dell’acquisto i presupposti sostanziali per fruire dell’agevolazione erano già esistenti, come dimostrato dal verbale INPS che riconosce l’indennità di accompagnamento con decorrenza anteriore alla vendita.
Secondo l’Agenzia, i tempi ordinari di conclusione del procedimento amministrativo, quando dipendono da fattori estranei alla sfera di iniziativa e controllo dell’interessato, non dovrebbero pregiudicare la fruizione del beneficio fiscale. In altri termini, la mancata disponibilità formale dei documenti al momento della cessione, se dovuta ai tempi dell’iter amministrativo, non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione quando i requisiti erano già sostanzialmente presenti.
Esito e conclusioni operative
L’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Più in generale, viene anche affermato che il cliente dovrebbe informare il venditore del fatto di aver avviato il procedimento ma di non disporre ancora della documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione, così da consentire un eventuale corretto regolamento dei rapporti tra le parti.
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