Sentenza n. 758/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. del 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Chs s.r.l. il 21/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Chs s.r.l. il 28/3/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi agli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici e determinazioni della Regione Puglia concernenti gli importi dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo, due decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, due determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023, relative agli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano della spesa sanitaria degli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha escluso la possibilità di dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere perché mancava la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, la richiesta della ricorrente e il versamento dichiarato hanno evidenziato il venir meno dell'interesse alla decisione; la questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; la cessazione della materia del contendere richiede inoltre la produzione delle attestazioni regionali previste dalla norma.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disposizione individua gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici richiamati dalla disciplina sopravvenuta sul versamento della quota ridotta.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina della definizione degli obblighi mediante versamento della quota ridotta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di darne comunicazione alle parti; il TAR ha adempiuto a tale onere in udienza.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio a seguito del versamento di una quota ridotta, il venir meno dell'interesse alla decisione può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può richiedere il deposito degli specifici atti o attestazioni amministrative prescritti dalla legge; in loro mancanza, il giudice può qualificare l'esito processuale come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ove tale carenza risulti comunque dalla condotta processuale e sostanziale della parte.
- La questione rilevata d'ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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