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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1120

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1120 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

Normativa europea32017R1120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce i quantitativi residui dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine da trasferire al sottoperiodo successivo 1º ottobre-31 dicembre 2017. La misura deriva dal fatto che, per il sottoperiodo 1º luglio-30 settembre 2017, le domande di titoli di importazione sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili. L’atto ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è vincolante in tutti i suoi elementi.

Determina i quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari del sottoperiodo 1º ottobre-31 dicembre 2017 nel settore delle carni suine, nell’ambito del regolamento (CE) n. 442/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni di prodotti del settore delle carni suine soggette ai contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 e gestiti mediante esame simultaneo delle domande. Riguarda, in concreto, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel sottoperiodo 1º luglio-30 settembre 2017 e la loro riallocazione al sottoperiodo successivo 1º ottobre-31 dicembre 2017. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1120 interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine. La Commissione prende atto che, per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2017, le domande di titoli di importazione presentate risultano inferiori ai quantitativi disponibili e dispone quindi il trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017.

Quadro normativo di riferimento

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3, e si inserisce nel sistema dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009, che disciplina l’apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine.

Meccanismo di riallocazione dei quantitativi

La misura consiste nella determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo contingentale successivo. Il regolamento rinvia all’allegato per l’indicazione puntuale dei quantitativi da sommare ai volumi disponibili per il periodo 1º ottobre-31 dicembre 2017.

Quantitativi indicati nell’allegato

L’allegato elenca i quantitativi non richiesti per ciascun numero d’ordine dei contingenti:

  • 09.4038: 8 466 250 kg
  • 09.4170: 1 230 500 kg
  • 09.4204: 1 156 000 kg

Entrata in vigore e effetti

Per garantire l’efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riallocazione dei quantitativi non richiesti

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009 sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017. I quantitativi sono indicati nell’allegato del regolamento.

Quantitativi per numero d’ordine

L’allegato indica i quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti per i seguenti numeri d’ordine: 09.4038 per 8 466 250 kg; 09.4170 per 1 230 500 kg; 09.4204 per 1 156 000 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionalecontingenti tariffari

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