Circolare numero 18 del 04-02-2014
1. Aliquote contributive e di computo 2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 3. Massimale annuo di reddito 4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 5. Minimale per l’accredito contributivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le aliquote contributive e di computo della Gestione separata per l’anno 2014, distinguendo tra liberi professionisti, collaboratori e soggetti già assicurati o pensionati. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità e i termini di versamento, il massimale annuo di reddito, il trattamento dei compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2014 e il minimale utile per l’accredito contributivo.
Aliquote contributive Gestione separata INPS per il 2014
Aliquote contributive e di computo per la Gestione separata nel 2014
La circolare disciplina le aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione separata per l’anno 2014, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014. Vengono distinti i diversi regimi applicabili ai liberi professionisti, ai collaboratori e ai soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria o titolari di pensione, con precisazione anche dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento delle tutele assistenziali.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 491 e 744, che modifica le aliquote già previste per il 2014 in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Aliquote dovute per il 2014
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo è fissata al 22%.
Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota resta al 27% per il 2014.
Per tutti gli altri iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo a un soggetto terzo, l’aliquota è pari al 28%.
A tali aliquote si aggiunge, per gli iscritti che non siano pensionati o già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, finalizzata al finanziamento delle tutele per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
Ne derivano le seguenti misure complessive:
- liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aggiuntiva);
- liberi professionisti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22,00%;
- collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 28,72% (28,00% IVS + 0,72% aggiuntiva);
- collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22,00%.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata, in via ordinaria, nella misura di un terzo e due terzi. In caso di associazione in partecipazione, la ripartizione dell’onere tra associante e associato è invece pari rispettivamente al 55% e al 45%.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo, cioè committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante modello F24 telematico per i titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo resta integralmente a loro carico; il versamento va eseguito tramite modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote indicate si applicano ai redditi prodotti fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2014 tale massimale è pari a euro 100.123,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2014
Per i compensi corrisposti ai collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, continua ad applicarsi il principio di cassa allargato di cui all’articolo 51, primo comma, del T.U.I.R.
In base a tale principio, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2013 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2013.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, il minimale per il 2014 è pari a euro 15.516,00.
In relazione a tale soglia, l’accredito dell’intero anno corrisponde ai seguenti contributi annui:
- euro 3.413,52 per gli iscritti soggetti all’aliquota del 22%;
- euro 4.301,03 per gli iscritti soggetti all’aliquota del 27,72%, di cui euro 4.189,32 ai fini pensionistici;
- euro 4.456,19 per gli iscritti soggetti all’aliquota del 28,72%, di cui euro 4.344,48 ai fini pensionistici.
Se a fine anno il minimale non viene raggiunto, i mesi accreditati si riducono in proporzione al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Punti principali
Aliquote contributive e di computo per il 2014
Per il 2014 le aliquote della Gestione separata sono fissate in misura differenziata. Per i soggetti già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione l’aliquota è pari al 22%. Per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’aliquota è pari al 27%, che diventa 27,72% considerando l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per le tutele di maternità, assegni al nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. Per gli altri iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, diversi dai liberi professionisti, l’aliquota è pari al 28%, ovvero 28,72% comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
Ripartizione dell’onere contributivo e versamento
L’onere contributivo resta ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi, salvo l’associazione in partecipazione, per la quale la ripartizione è 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato. Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico per i titolari di partita IVA. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere resta a loro carico e il versamento avviene con F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote indicate si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2014 tale massimale è pari a euro 100.123,00.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014
Per i compensi erogati ai soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, continua ad applicarsi il principio di cassa allargato: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi pagati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2013 devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2013.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi il minimale di reddito per il 2014 è pari a euro 15.516,00. Con aliquota del 22% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 3.413,52. Con aliquota del 27,72% il contributo annuo necessario è pari a euro 4.301,03, di cui euro 4.189,32 ai fini pensionistici. Con aliquota del 28,72% il contributo annuo necessario è pari a euro 4.456,19, di cui euro 4.344,48 ai fini pensionistici. Se a fine anno il minimale non è raggiunto, l’accredito dei mesi viene ridotto proporzionalmente al contributo versato.
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