Circolare numero 20 del 06-02-2014
Premessa Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori 2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo) 3. Retribuzioni convenzionali in genere 4. Rapporti di lavoro a tempo parziale 5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale 6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi. 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014 12. Aliquote contributive anno 2014. Aggiornamento delle tabelle Parte II – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista PosPA (Gestione ex Inpdap) 13. Minimale di retribuzione giornaliera. 14. Rapporti di lavoro a tempo parziale. 15. Minimale contributivo previsto ai sensi dell’art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 16. Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto prevista dall’art. 3 ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 17. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo 18. Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 19. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 20. Aliquote contributive anno 2014 Parte III – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens – Lista PosSportSpet (Gestione ex Enpals) 21. Lavoratori dello spettacolo 22. Sportivi professionisti 23. Assunzioni agevolate 24. Aliquote contributive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2014, i minimali di retribuzione giornaliera, i massimali contributivi e alcuni importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, distinguendo tra le diverse gestioni INPS e i settori speciali (spettacolo e sport). Indica inoltre gli importi da utilizzare per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, il limite per l’accredito dei contributi, i massimali per maternità, malattia e congedo straordinario, nonché le modalità di regolarizzazione del mese di gennaio 2014 e il rinvio alla successiva pubblicazione delle tabelle delle aliquote contributive.
Aggiornamento 2014 di minimali, massimali e aliquote contributive per i datori di lavoro tenuti a UNIEMENS
Aggiornamento 2014 di minimali, massimali e aliquote contributive
La circolare aggiorna i valori di riferimento per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale per l’anno 2014, con particolare attenzione ai minimali di retribuzione giornaliera, ai massimali contributivi, ai limiti per l’accredito dei contributi e agli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Il documento si rivolge ai datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile UNIEMENS, distinguendo tra gestione generale, Lista PosPA (ex INPDAP) e Lista PosSportSpet (ex ENPALS).
Principio generale di determinazione della base imponibile
La circolare ribadisce che la retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale criterio vale anche per i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva. Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, si applica la retribuzione prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Il minimo contrattuale non elimina i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che continuano ad applicarsi se più elevati.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Per il 2014 il minimale di retribuzione giornaliera è fissato in 47,58 euro, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2014, cioè 500,88 euro. Il valore deriva dalla rivalutazione dell’1,1% rilevata dall’ISTAT per il 2013. La circolare precisa che i minimali settoriali, se inferiori, devono essere ragguagliati a tale importo.
È anche richiamata l’eccezione per i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al minimo, per i quali non sussiste l’obbligo di osservare il minimale contributivo.
Categorie particolari
Cooperative, cooperative sociali e Fondo Volo
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile è determinata secondo le regole della generalità dei lavoratori. Per i soci delle cooperative sociali e delle altre cooperative interessate, dal 1° gennaio 2010 si applicano parimenti le regole ordinarie: è quindi superato il precedente sistema convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006. Devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, e l’imponibile va rapportato alle giornate di effettiva occupazione.
Per il personale iscritto al Fondo Volo, la retribuzione imponibile è determinata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e, in applicazione del D.Lgs. n. 164/1997, si applicano anche le regole sul minimo contrattuale previste per la generalità dei lavoratori. In ogni caso, la retribuzione imponibile non può risultare inferiore al minimale giornaliero di 47,58 euro.
Retribuzioni convenzionali e lavoro a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero 2014 è pari a 26,44 euro. Per gli equipaggi delle navi da pesca si rinvia alle circolari richiamate nel testo. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale mensile 2014 è fissata in 661,00 euro, calcolata come 26,44 x 25 giornate.
Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è pari a 26,44 euro, ma deve essere comunque ragguagliato a 47,58 euro. Anche per tali lavoratori si applica il minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano sia il principio del minimo contrattuale sia il minimale di retribuzione oraria derivante dalla legge n. 389/1989. La circolare ricorda che, se la retribuzione determinata con tali criteri è inferiore al minimale orario, essa va adeguata.
Vengono forniti due esempi di calcolo:
- con orario normale di 40 ore settimanali su sei giorni: 47,58 x 6 / 40 = 7,14 euro;
- con orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni, nella parte riferita alla gestione ex INPDAP: 47,58 x 5 / 36 = 6,61 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia pensionabile
Per il 2014 la prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in 46.031,00 euro annui; mensilizzata corrisponde a 3.836,00 euro. Sulle quote eccedenti tale soglia si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, nei regimi per i quali l’aliquota ordinaria a carico del lavoratore è inferiore al 10%.
La circolare precisa che il calcolo deve avvenire secondo il criterio della mensilizzazione e che, ai fini UNIEMENS, le quote eccedenti e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere esposte a livello individuale negli elementi dedicati.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2014 è pari a 100.123,00 euro. Il valore deriva dalla rivalutazione dell’1,1% ed è arrotondato all’unità di euro.
La circolare ricorda anche che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali. Le eventuali quote di retribuzione eccedenti il massimale e le relative contribuzioni devono essere indicate nella denuncia UNIEMENS.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Poiché il trattamento minimo 2014 è 500,88 euro, il limite settimanale risulta pari a 200,35 euro e quello annuale a 10.418,00 euro, calcolato come 200,35 x 52.
È altresì precisato che le disposizioni sul minimale di retribuzione giornaliera non si applicano, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
La circolare riporta gli importi per il 2014 relativi alle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, confermando che si tratta dei valori già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra questi figurano:
- 5,29 euro per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa;
- 258,23 euro per i fringe benefit;
- le indennità di trasferta in Italia ed estero nelle misure indicate;
- i tetti per le indennità di trasferimento in Italia ed estero;
- il tetto per le azioni offerte ai dipendenti pari a 2.065,83 euro.
Per gli approfondimenti interpretativi vengono richiamate le precedenti circolari di prassi.
Maternità, malattia e congedo straordinario
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro.
Per l’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, l’importo 2014 è pari a 2.082,08 euro. La circolare precisa che, a livello individuale, l’importo fino a tale soglia va indicato in UNIEMENS nell’elemento previsto, mentre l’eventuale parte eccedente va riportata nell’apposito elemento separato.
Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la retribuzione annua concedibile non può superare, per il 2014, 47.351,00 euro, in conseguenza della rivalutazione del massimale massimo previsto dalla norma.
Gestione ex INPDAP: Lista PosPA
Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile analitica UNIEMENS - Lista PosPA, la circolare ribadisce la disciplina generale sulla base imponibile e sui minimali. Anche in questa gestione i valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere ragguagliati al minimale di 47,58 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il medesimo principio del minimo contrattuale, con adeguamento alla retribuzione minima oraria ove necessario. Viene inoltre richiamato il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari a 100.123,00 euro, applicabile ai fini pensionistici e della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
La circolare disciplina poi l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto sulla quota eccedente 46.031,00 euro annui, precisando che la verifica del superamento della prima fascia avviene cumulando tutte le retribuzioni percepite in costanza di rapporto, anche in presenza di rapporti successivi o simultanei, pure se afferenti a gestioni pensionistiche diverse.
Viene infine indicato il massimale di 182.509,00 euro per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, con applicazione ai fini pensionistici, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della contribuzione previdenziale per TFS/TFR.
Lista PosSportSpet: lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 100.123,00 euro. Su tale soglia si applica il contributo di solidarietà del 5% e, fino a 100.123,00 euro, l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte eccedente 46.031,00 euro.
Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 sono indicati il massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 729,90 euro e le fasce di retribuzione giornaliera con i rispettivi massimali imponibili e giorni di contribuzione accreditati. Per essi si applicano il contributo di solidarietà del 5% e l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 147,54 euro fino al massimale della fascia.
Per gli sportivi professionisti, il massimale annuo per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 è ancora 100.123,00 euro. Su tale importo si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% e l’aliquota aggiuntiva dell’1% oltre 46.031,00 euro e fino al massimale. Per gli iscritti al 31 dicembre 1995 il massimale giornaliero imponibile è pari a 320,91 euro, con scaglioni giornalieri specifici; anche in questo caso si applicano il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva nei limiti indicati.
Assunzioni agevolate e aliquote contributive
Per i rapporti di lavoro agevolati in cui la quota dei contributi previdenziali sia dovuta nella stessa misura prevista per gli apprendisti, la contribuzione IVS a carico del datore di lavoro è fissata al 10%, ferma restando la quota a carico del lavoratore.
La circolare segnala infine che le tabelle delle aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 2014 sono in corso di predisposizione e saranno pubblicate con apposito messaggio.
Punti principali
Principio generale di retribuzione imponibile
La base imponibile contributiva non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Anche i datori di lavoro non aderenti alla contrattazione collettiva devono rispettare tali trattamenti retributivi ai fini previdenziali e assistenziali. Il minimo contrattuale non elimina i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che restano applicabili se più elevati.
Minimale di retribuzione giornaliera 2014
Per il 2014 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 47,58 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2014, pari a 500,88 euro. I minimali dei vari settori devono essere rivalutati in base all’indice ISTAT; per il 2014 la rivalutazione è effettuata sulla base della variazione dell’1,1%.
Categorie particolari: cooperative, Fondo Volo e cooperative sociali
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2007 si applicano le regole della generalità dei lavoratori. Per le cooperative sociali, dal 1° gennaio 2010 si applicano le regole ordinarie, superando il sistema convenzionale: occorre considerare tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale e rapportare l’imponibile alle giornate di effettiva occupazione. Per il Fondo Volo, la retribuzione imponibile è determinata secondo le regole ordinarie e non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di 47,58 euro.
Retribuzioni convenzionali e lavoro a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero 2014 è pari a 26,44 euro. Per gli equipaggi delle navi da pesca si rinvia alle precedenti circolari richiamate. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale 2014 è fissata in 661,00 euro mensili. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è anch’esso 26,44 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 47,58 euro; anche per questi lavoratori si applica il minimo contrattuale.
Part-time e minimale orario
Anche ai rapporti a tempo parziale si applicano il minimo contrattuale e il minimale di retribuzione oraria di cui alla legge n. 389/1989. Per un orario normale di 40 ore settimanali su sei giorni, il minimale orario è pari a 7,14 euro (47,58 x 6 / 40). Per l’orario di 36 ore su cinque giorni, nella parte ex ex INPDAP, il calcolo indicato è 6,61 euro (47,58 x 5 / 36).
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia pensionabile
Per il 2014 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 46.031,00 euro annui, corrispondenti a 3.836,00 euro mensili. Sulle quote di retribuzione eccedenti tale soglia si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore nei regimi interessati. La circolare richiama il criterio della mensilizzazione e l’obbligo di esposizione in UNIEMENS delle quote eccedenti e della relativa contribuzione aggiuntiva.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2014 è pari a 100.123,00 euro, ottenuto dalla rivalutazione dell’1,1% e arrotondato all’unità di euro. Per i dirigenti di aziende industriali il massimale contributivo specifico è già soppresso dal 1° gennaio 2003.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2014, con trattamento minimo pari a 500,88 euro, il limite settimanale è 200,35 euro e il limite annuale è 10.418,00 euro.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
La circolare riporta gli importi 2014 non concorrenti a formare reddito di lavoro dipendente: 5,29 euro per mensa e indennità sostitutive; fringe benefit fino a 258,23 euro; indennità di trasferta in Italia ed estero nei valori indicati; tetti per indennità di trasferimento e per azioni offerte ai dipendenti. Sono richiamate le precedenti circolari di prassi per gli approfondimenti interpretativi.
Spettacolo e sport: massimali e contributi di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il massimale giornaliero per malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti sono indicati i massimali 2014, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali imponibili; si applicano il contributo di solidarietà e, ove previsto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% oltre la soglia di 46.031,00 euro annui. Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 il massimale annuo è 100.123,00 euro; per gli iscritti al 31.12.1995 sono fissati massimale giornaliero e scaglioni giornalieri specifici.
Maternità obbligatoria e congedo straordinario
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 151/2001, è pari per il 2014 a 2.082,08 euro. Per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, la retribuzione annua concedibile per il 2014 non può eccedere 47.351,00 euro, in esito alla rivalutazione dell’importo massimo annuo previsto dalla norma.
Regolarizzazione del mese di gennaio 2014
Le aziende che non abbiano applicato immediatamente i nuovi valori possono regolarizzare il mese di gennaio 2014 senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Sono fornite istruzioni per UNIEMENS sia per le differenze retributive e contributive relative ai punti da 1 a 5, sia per la regolarizzazione del contributo a credito relativo al massimale e alle relative restituzioni al lavoratore.
Rinvio alle tabelle delle aliquote contributive
Per le aliquote contributive 2014 la circolare segnala che le tabelle aggiornate sono in corso di predisposizione e saranno pubblicate con un successivo messaggio. Per gli sportivi professionisti e i lavoratori dello spettacolo è richiamato l’allegato 2 con il riepilogo delle aliquote.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 feb 2014Circolare numero 21 del 06-02-2014
- Circolare · 4 feb 2014Circolare numero 18 del 04-02-2014
- Circolare · 4 feb 2014Circolare numero 19 del 04-02-2014
- Circolare · 10 feb 2014Circolare numero 23 del 10-02-2014
- Circolare · 10 feb 2014Circolare numero 22 del 10-02-2014
- Circolare · 30 gen 2014Circolare numero 16 del 30-01-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →