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Circolare

Circolare numero 19 del 04-02-2014

1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 8.Termini e modalità di versamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote contributive per il 2014 delle gestioni autonome INPS di artigiani e commercianti, con i relativi minimali, massimali e modalità di versamento. Conferma inoltre le agevolazioni per over 65 già pensionati e per i coadiuvanti/coadiutori under 21, disciplina l’ulteriore aliquota dello 0,09% per i commercianti e il contributo maternità, e riepiloga le scadenze F24 per contributi sul minimale e a saldo/acconto sui redditi eccedenti.

Aliquote contributive INPS 2014 per artigiani e commercianti

Aliquote contributive INPS 2014 per artigiani e commercianti

La circolare definisce il quadro contributivo per l’anno 2014 delle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Vengono richiamate le norme di riferimento, aggiornate le aliquote IVS, indicati i minimali e i massimali di reddito, e disciplinate le modalità di versamento dei contributi dovuti sul minimale, sul reddito eccedente e a saldo.

Quadro normativo e aliquote applicabili

L’art. 24, comma 22, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto un incremento progressivo delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni autonome artigiani e commercianti fino al raggiungimento del 24%. Per il 2014, in particolare, l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche è pari al 22,20%.

La circolare precisa che continuano ad applicarsi anche per il 2014:

  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
  • le agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990.

Per i commercianti, all’aliquota ordinaria va aggiunto lo 0,09% previsto dall’art. 5 del DLgs n. 207/1996 per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di tale versamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, per artigiani e commercianti è dovuto il contributo maternità, fissato in 0,62 euro mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 2014 il reddito minimale annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 15.516,00 euro. Tale valore deriva dal minimale giornaliero di 47,58 euro moltiplicato per 312, con aggiunta di 671,39 euro, secondo i criteri richiamati nella circolare.

Le aliquote sul minimale risultano così determinate:

  • artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: 22,20%;
  • commercianti titolari e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: 22,29%;
  • artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: 19,20%;
  • commercianti coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: 19,29%.

La riduzione al 19,20% e al 19,29% si applica fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni. La circolare indica anche gli importi annui e mensili dovuti sul minimale, comprensivi della quota maternità:

  • artigiani titolari e over 21: 3.451,99 euro annui e 287,67 euro mensili;
  • commercianti titolari e over 21: 3.465,96 euro annui e 288,83 euro mensili;
  • artigiani under 21: 2.986,51 euro annui e 248,88 euro mensili;
  • commercianti under 21: 3.000,48 euro annui e 250,04 euro mensili.

Il minimale di reddito e il relativo contributo vanno riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Per la parte di reddito d’impresa eccedente il minimale di 15.516,00 euro, i contributi 2014 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 46.031,00 euro.

Per i redditi superiori a 46.031,00 euro continua ad applicarsi l’aumento di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:

  • fino a 46.031,00 euro: 22,20% per artigiani e 22,29% per commercianti;
  • da 46.031,01 euro: 23,20% per artigiani e 23,29% per commercianti.

Per i coadiuvanti/coadiutori under 21 le aliquote sono:

  • fino a 46.031,00 euro: 19,20% per artigiani e 19,29% per commercianti;
  • da 46.031,01 euro: 20,20% per artigiani e 20,29% per commercianti.

La circolare qualifica questa contribuzione come contributo a conguaglio e precisa che, sommata al contributo sul minimale, costituisce acconto sul dovuto complessivo riferito ai redditi d’impresa prodotti nel 2014.

Massimale di reddito e contributo massimo

L’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è assoggettata a contribuzione fino a concorrenza di due terzi del limite stesso.

Per il 2014 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.718,00 euro, dato dalla somma di 46.031,00 euro e 30.687,00 euro. La circolare chiarisce che tali limiti sono individuali e vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.

Tali limiti si applicano ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva maturata a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è invece pari a 100.123,00 euro e non è frazionabile su base mensile.

La circolare riporta inoltre il contributo previdenziale massimo IVS dovuto per le diverse categorie, distinguendo tra soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e soggetti iscritti dal 1996 in poi, nonché tra aliquota ordinaria e aliquota ridotta per under 21.

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF;
  • si riferisce ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce.

Ne consegue che, se i versamenti sul minimale e quelli a conguaglio effettuati alle scadenze previste sono inferiori al dovuto complessivo sui redditi d’impresa 2014, è necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per l’imponibile contributivo la circolare rinvia alle disposizioni generali sul reddito d’impresa contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori familiari

Nel caso in cui il titolare si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, la determinazione dei contributi eccedenti il minimale segue regole specifiche:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori devono calcolare i contributi sulla base della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, con richiamo all’art. 50-bis c.c. e all’art. 5, comma 4, del DPR n. 917/1986;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; anche in questo caso i contributi si calcolano sulla quota attribuita a ciascun soggetto.

Casi particolari: affittacamere e produttori di assicurazione

La circolare precisa che gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto soltanto il contributo percentuale IVS calcolato sull’effettivo reddito, maggiorato del contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Termini e modalità di versamento

Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite modello F24.

Le scadenze indicate sono:

  • 16 maggio 2014;
  • 20 agosto 2014;
  • 17 novembre 2014;
  • 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.

La circolare ricorda che, dal 2013, l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi necessari al pagamento, perché tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”. Da tale funzione è anche possibile visualizzare e stampare il modello F24 in formato PDF. Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/2012 e n. 11762/2013.

Punti principali

Aliquote contributive 2014

Per il 2014 l’aliquota contributiva pensionistica IVS per artigiani e commercianti è fissata al 22,20%, come effetto dell’incremento previsto dal DL n. 201/2011. Per i soli commercianti si aggiunge lo 0,09% per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2014. Resta inoltre dovuto il contributo maternità pari a 0,62 euro mensili per artigiani e commercianti.

Contribuzione sul minimale di reddito

Il reddito minimale annuo 2014 è pari a 15.516,00 euro. Sul minimale si applicano le aliquote del 22,20% per artigiani e 22,29% per commercianti, con riduzione al 19,20% e 19,29% per i coadiuvanti/coadiutori under 21. Sono riportati i contributi annui e mensili dovuti sul minimale, comprensivi del contributo maternità.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

I contributi sono dovuti anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente 15.516,00 euro fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 46.031,00 euro. Oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale, arrivando al 23,20% per artigiani e 23,29% per commercianti; per gli under 21 le aliquote salgono al 20,20% e 20,29%. Questa contribuzione a conguaglio va considerata come acconto sul dovuto complessivo dell’anno.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il massimale di reddito annuo è 76.718,00 euro. Per chi è privo di anzianità contributiva a tale data e iscritto dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è 100.123,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare indica i contributi massimi dovuti per artigiani e commercianti, distinti tra soggetti con aliquota ordinaria e under 21.

Contribuzione a saldo e imprese con collaboratori

Se i contributi versati sul minimale e a conguaglio non coprono il dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa 2014, occorre versare un saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi. Per le imprese con familiari collaboratori, la ripartizione del reddito imponibile segue regole diverse a seconda che l’impresa familiare sia legalmente costituita oppure no, con limite del 49% del reddito globale attribuibile ai collaboratori nelle aziende non costituite in impresa familiare.

Casi particolari e versamenti

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo contributi percentuali sul reddito effettivo, maggiorati della maternità. I contributi si versano con modello F24 alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015 per il minimale, mentre saldo 2013 e acconti 2014 seguono i termini delle imposte sui redditi.

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