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Sentenza

Sentenza del 04/07/2022 n. 21131 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Decisione adottata in camera di consiglio il 10 maggio 2022 e depositata il 4 luglio 2022.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione societaria di costituzione di una nuova società e conferimento di ramo d'azienda come cessione di azienda e aveva emesso un avviso di liquidazione per maggior imposta di registro. La società ha impugnato l'avviso; in primo grado il ricorso della società è stato accolto. L'Agenzia ha proposto appello in CTR. La CTR del Veneto ha rilevato la nullità dell'avviso per omessa indicazione degli estremi dell'atto riqualificato, richiamando le motivazioni del giudice di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società ha presentato controricorso e ricorso incidentale. Successivamente l'Agenzia ha comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e che la domanda era risultata regolare, chiedendo alla Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Prevede la possibilità per il contribuente di definire la controversia con l'amministrazione finanziaria; una volta accertata la regolarità della domanda di definizione, il giudizio pendente si estingue per cessata materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    Consente la compensazione delle spese di lite quando il giudizio si estingue in conseguenza di definizione agevolata della controversia o per altre cause che rendono inutile la pronuncia sul merito.

Massime di principio

  • La presentazione e l'accoglimento della domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 porta, una volta accertata la regolarità, all'estinzione del giudizio pendente per cessata materia del contendere: le impugnazioni in corso si estinguono senza decisione sul merito.
  • Un avviso di liquidazione può essere dichiarato nullo per vizi formali rilevanti, come l'omessa indicazione degli estremi dell'atto che l'Amministrazione ha ritenuto di riqualificare; tali nullità possono far prevalere il contribuente in grado d'appello o di merito.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese di lite sono spesso compensate tra le parti ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, evitando ulteriori oneri per il contribuente o l'Amministrazione.
  • Se l'Amministrazione propone impugnazioni, la successiva definizione della controversia da parte del contribuente può rendere improcedibile o estinguere i giudizi di impugnazione; è importante per entrambe le parti monitorare lo stato delle istanze di definizione.
  • In presenza di vicende procedurali che estinguono il processo (es. definizione agevolata), il merito sostanziale della controversia non viene esaminato dalla Corte di legittimità, quindi non si forma precedente sulla qualificazione fiscale dell'operazione.

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