Cassazione Penale, Sentenza n. 01051/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 26/03/2019-26/03/2020, ritenendo che un'infrazione commessa il 31/10/2019 (occultamento, in un pacco in uscita durante colloqui visivi, di un biglietto con una annotazione di numero di cellulare) fosse di tale gravità da compromettere anche il semestre precedente. Il ricorrente contestava la motivazione come contraddittoria e carente, denunciando l'omessa valutazione delle giustificazioni personali (ragioni di salute, vuoti di memoria, terapia farmacologica) e la mancata ponderazione complessiva della condotta, considerato che in altri semestri aveva ottenuto liberazione anticipata e permessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente motivato la negazione del beneficio: ha limitato la decisione alla mera menzione dell'infrazione senza valutare la sua concreta gravità, la titolarità del numero annotato, le circostanze personali addotte e il confronto con la condotta complessiva nei semestri rilevanti. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame conforme ai principi esposti. Ha altresì disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; il giudizio deve essere incentrato sulla partecipazione nel semestre di riferimento, non sul risultato finale dell'opera rieducativa.
art. 103, comma 2, reg. es. ord. pen.
«all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonché «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna»
Il requisito della partecipazione va valutato in base a parametri concreti relativi all'impegno nel trattamento e ai rapporti interpersonali; il giudice deve verificare fattualmente e psicologicamente l'incidenza delle infrazioni su tali parametri.
artt. 207, 228 cod. pen. e 55 ord. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale e alla disciplina delle misure; implicano l'obbligo di motivazione e di accertamento corretto dell'attualità della pericolosità in rapporto all'infrazione contestata.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti diffusi; la Corte ha disposto la loro oscurazione in caso di pubblicazione.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve essere effettuata semestre per semestre, concentrandosi sulla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel periodo considerato.
- Un'infrazione disciplinare può giustificare la negazione del beneficio solo se, valutata concretamente, dimostra un'attitudine contraria al processo di risocializzazione; la semplice menzione dell'infrazione senza approfondimento non basta.
- Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di una motivazione completa: ricostruire i fatti, valutare la gravità, esaminare le circostanze personali (es. condizioni di salute, giustificazioni) e confrontare l'episodio con la condotta complessiva del detenuto.
- Comportamenti tenuti dopo il periodo in valutazione possono, in casi motivati, avere ricadute negative anche sui semestri precedenti, ma tale estensione richiede adeguata motivazione e indagini.
- La carenza istruttoria o motivazionale legittima l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame; pertanto, in situazioni analoghe si deve curare l'istruttoria e la documentazione probatoria (es. titolarità del numero telefonico, attestazioni mediche).
- In caso di diffusione del provvedimento bisogna oscurare le generalità e i dati identificativi secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
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