Sentenza del 20/02/2020 n. 4412 - Corte di Cassazione
Accertamento - Competenza - Domicilio fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia circa la competenza territoriale dell'Ufficio a liquidare imposte e iscriverle a ruolo per gli anni 2002-2003. La contribuente deduceva l'incompetenza dell'Ufficio di Caserta perché sosteneva che le dichiarazioni rilevanti non avessero indicato un domicilio fiscale diverso dalla sede legale (Napoli) o che, in ogni caso, la trasmissione telematica sarebbe stata bloccata per mancanza di dati. L'Agenzia sosteneva invece che le dichiarazioni presentate indicavano il domicilio fiscale in Marcianise (CE), ricadente nella circoscrizione dell'Ufficio di Caserta, e perciò quest'ultimo era competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Pecorilla Gioielli s.p.a. confermando che la competenza territoriale si determina con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione e che tale indicazione, comunicata con la dichiarazione annuale, è idonea a rendere noto il nuovo domicilio anche ai fini della legittimazione a procedere. Il ricorso ha altresì fallito nelle censure sulla ammissibilità dell'appello e sulla presunta carenza motivazionale della CTR. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 17.000,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 31
la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli riguardanti le imposte sui redditi "spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata"
La Corte ha ritenuto che il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione determina la competenza territoriale dell'ufficio, e la variazione comunicata con la dichiarazione è idonea a far sorgere la legittimazione a procedere dell'ufficio competente nel nuovo luogo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 58
"i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale ..."
L'art. 58 individua il criterio ordinario del domicilio fiscale per le società; tuttavia la dichiarazione stessa può indicare un domicilio diverso che, comunicato con la dichiarazione, è efficace ai fini della competenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 40
competente "è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 59"
Anche per l'IVA la competenza si riferisce al domicilio fiscale ai sensi del DPR 600/1973; principio applicato dalla Corte in via estensiva alle attività di liquidazione derivate dalle dichiarazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 12
"l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano... In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce"
Conferma la rilevanza del domicilio fiscale per la iscrizione a ruolo e per l'ambito territoriale dei ruoli formati dall'ufficio/concessionario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 53
Norma sul contenuto dell'atto di impugnazione in appello; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette una esposizione non formalistica dei motivi purché chiara e univoca.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 art. 3
Richiamata la natura unitaria della dichiarazione telematica: il file telematico è l'unico atto rilevante e la rappresentazione cartacea non può prevalere salvo prova rigorosa di errore del sistema di trasmissione.
Massime di principio
- Il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione determina la competenza territoriale dell'Ufficio per accertamenti, liquidazioni e iscrizioni a ruolo; la variazione comunicata con la dichiarazione è efficace anche ai fini della legittimazione a procedere.
- Lo "ius variandi" del contribuente (modificare il domicilio mediante dichiarazione) deve essere esercitato in buona fede: non è ammissibile utilizzare una dichiarazione indicante un domicilio diverso per ottenere vantaggi processuali e poi contestare la competenza dell'Ufficio che ha agito in base a quella indicazione.
- In caso di dichiarazione telematica il file inviato è l'atto ufficiale: le copie cartacee o le attestazioni dell'intermediario hanno valore limitato e non sovvertono, senza prova rigorosa, i dati risultanti dal sistema telematico dell'Amministrazione.
- La prova dell'esistenza di un "errore bloccante" nella procedura telematica (che impedirebbe l'acquisizione della dichiarazione) richiede elementi probatori solidi e specifici; documenti generici (es. vademecum di anni diversi) non sono idonei a provare il blocco per anni precedenti.
- In giudizio tributario l'ammissibilità dell'appello non richiede una formalistica esposizione dei motivi: è sufficiente che dalle conclusioni e dall'atto di appello emerga in modo chiaro e non equivoco la doglianza e la richiesta di riforma della decisione di primo grado.
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