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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05329/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda la liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio prestata in favore dell'interessato. Il magistrato di sorveglianza aveva emesso un provvedimento di liquidazione; avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso al Tribunale di sorveglianza, che con ordinanza del 2 ottobre 2023 lo accoglieva solo in parte. Contro questa ordinanza veniva poi proposto ricorso per cassazione, riqualificato dalla Corte come istanza di correzione di errore materiale. La Corte rileva tuttavia che l'impugnazione era stata proposta da un difensore non abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori; inoltre la successiva rinuncia al ricorso non poteva produrre effetti, perché priva della necessaria procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti solo se proveniente da soggetto munito della necessaria procura speciale; in mancanza, non può essere presa in considerazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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