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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) sull'intero credito indicato nell'ordinanza di assegnazione derivante da pignoramento presso terzi (credito quantificato in euro 412.714,20), ritenendo che l'ordinanza determini trasferimento della titolarità del credito e debba essere assoggettata a tassazione proporzionale ai sensi delle norme della Tariffa (art. 6 e art. 8 Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986). I contribuenti contestavano che l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. è atto esecutivo finalizzato alla mera attuazione del titolo esecutivo, non risolve contestazioni e non costituisce cessione di credito né condanna determinativa, per cui è dovuta l'imposta di registro in misura fissa (tassa fissa).

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva limitato l'imposta alla misura fissa (tassa fissa prevista dalla lett. d) dell'art. 8, Tariffa Parte I del D.P.R. n. 131/1986). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato non assegni un credito determinato ma disponga il versamento delle somme dovute dal terzo fino a soddisfazione del credito, sicché si tratta di atto finalizzato alla mera esecuzione del titolo e non di provvedimento che definisca un giudizio o contenga una condanna al pagamento di una somma determinata. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 1.200,00 più 15% rimborso spese generali e accessori di legge).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 6

    Art. 6 si riferisce ad atti negoziali volontari (cessioni di crediti, compensazioni, remissione di debiti) e non è applicabile all'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione forzata quando questa non realizza una cessione volontaria bensì la mera attuazione del titolo esecutivo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 8 (lett. b e lett. d)

    L'art. 8 lett. b) riguarda gli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni (assoggettati a registrazione proporzionale se definiscono il giudizio). La lett. d) comprende invece casi in cui si applica la tassa fissa per provvedimenti che non definiscono controversie tra le parti; la Corte ha ritenuto applicabile la tassa fissa (lett. d) all'ordinanza di assegnazione che non risolve contestazioni né fissa una somma determinata.

  • Codice di procedura civile - art. 553 c.p.c.

    Norma richiamata per qualificare l'ordinanza come provvedimento di assegnazione nel pignoramento presso terzi: la Corte ha valutato il contenuto e la finalità esecutiva dell'atto ex art. 553 c.p.c., rilevandone la natura non determinativa della controversia ai fini dell'imposizione proporzionale.

  • Codice di procedura civile - artt. 552 e 529 c.p.c. (richiamati in giurisprudenza)

    Citati dalla giurisprudenza come esempi di ordinanze di esecuzione; la giurisprudenza di legittimità considera tali provvedimenti assoggettabili a tassa fissa quando non definiscono il giudizio né contengono condanne per somme determinate.

Massime di principio

  • Quando l'ordinanza di assegnazione emessa in pignoramento presso terzi si limita a dare esecuzione al titolo (non risolve contestazioni tra le parti e non determina un credito per un importo preciso) essa è imponibile con la tassa fissa (lett. d) art. 8 Tariffa Parte I DPR 131/1986).
  • Se, invece, il provvedimento giudiziale decide una controversia sostanziale, pronunciandosi con contenuto di condanna al pagamento di una somma determinata o fissando definitivamente il credito trasferito, allora può trovare applicazione la registrazione in misura proporzionale (art. 8 lett. b) o, se si tratta di una vera cessione, le norme sulla cessione di crediti).
  • Per la qualificazione fiscale conta il contenuto concreto del singolo provvedimento e non la sua collocazione formale nel procedimento esecutivo: valutare se l'atto definisce la controversia e determina l'ammontare dovuto.
  • In caso di dubbio operativo è utile documentare se l'ordinanza abbia determinato l'importo o abbia risolto contestazioni tra debitore e creditore; se l'importo è indeterminato la base per la tassazione proporzionale non sussiste.
  • La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007 n. 9400; Cass. 12/10/2021 n. 27754; Cass. 27/10/2021 n. 30279) supporta l'orientamento per cui le ordinanze di assegnazione nei pignoramenti presso terzi, quando non sono risolutive di controversie e non contengono condanne determinate, sono soggette a tassa fissa.

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