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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2506/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per due episodi di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n.74/2000). Due motivi principali: (1) violazione della disciplina emergenziale sulla sospensione della prescrizione (art. 83 d.l. n.18/2020 e art. 36 d.l. n.23/2020): la difesa sosteneva che la sospensione della prescrizione non poteva operare prima della regolare costituzione delle parti e che la mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza aveva precluso la possibilità di fruire della disciplina emergenziale; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n.74/2000: dedotta impossibilità sopravvenuta di adempiere per carenza di liquidità, reinvestimenti nelle società e buona fede, con documentazione probante.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Sul merito la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'inesigibilità dell'IVA: Ferracane non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per reperire liquidità (fatturati congrui, mancata escussione crediti, mancata richiesta di aperture di credito, assenza di iniziative personali). Tuttavia la prescrizione era maturata (termine originario 27/06/2020 con sospensione normativa di 64 giorni riferibile al periodo 9/03-11/05/2020, e secondo la Corte il termine di prescrizione si è definitivamente estinto in data 10/09/2020), sicché la sentenza è stata annullata perché il reato risultava estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e ha escluso l'inesigibilità dell'obbligazione tributaria sulla base della prova documentale raccolta.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nella prospettazione sull'estinzione per prescrizione; riguarda gli effetti della prescrizione in ordine alle pene e alle misure.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (commi 1,2,4,9)

    la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni prevista dall'art. 83, comma 4

    La disciplina emergenziale ha sospeso il decorso della prescrizione per i procedimenti la cui udienza fosse fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 (64 giorni). La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione al processo in questione perché l'udienza originaria era fissata nel periodo di sospensione; tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 9 nella parte in cui estendeva la sospensione ai rinvii disposti fino al 30/06/2020.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020 (comma 1)

    Proroga della durata delle disposizioni emergenziali previste dall'art. 83 d.l. n.18/2020 fino all'11/05/2020; utilizzata per definire l'arco temporale della sospensione di 64 giorni.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 5292/2020

    Principio secondo cui la sospensione di 64 giorni si applica ai procedimenti la cui udienza fosse fissata nel periodo 9/03-11/05/2020 e ai termini la cui decorrenza cadeva nello stesso periodo; la sospensione non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti, ma richiede che il procedimento abbia subito effettiva stasi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 140/2021

    "per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020"

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 83 d.l. n.18/2020 che prevedeva la sospensione della prescrizione per i procedimenti rinviati fino al 30/06/2020, limitando quindi la portata temporale delle sospensioni derive dall'emergenza.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista per l'emergenza COVID (art. 83 d.l. n.18/2020 e proroghe) si applica solo ai procedimenti che abbiano subito una effettiva stasi e alle udienze originariamente fissate nel periodo di sospensione (principalmente 9/03-11/05/2020).
  • La mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza non esclude automaticamente l'applicazione della sospensione emergenziale se l'udienza era originariamente fissata nel periodo di sospensione; la formazione del contraddittorio può essere rilevante ma non invalida d'ufficio l'effetto sospensivo previsto dalla legge emergenziale.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma che estendeva la sospensione fino al 30/06/2020 riduce la portata temporale delle sospensioni: va verificato caso per caso se la fissazione dell'udienza ricade nel periodo legittimamente sospeso.
  • In tema di omesso versamento d'imposta (art. 10-ter d.lgs. n.74/2000) l'eccezione di impossibilità di adempiere richiede prova rigorosa: non basta documentare difficoltà generiche; occorre dimostrare che sono state compiute tutte le azioni possibili per reperire liquidità (es. escussione crediti, accesso al credito bancario, iniziative personali).
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche quando il giudizio di merito conferma la responsabilità: l'estinzione del reato per prescrizione è motivo di annullamento senza rinvio.
  • Per evitare rischi di prescrizione in situazioni di sospensione straordinaria, è prudente monitorare le date delle udienze originarie e valutare tempestive iniziative processuali (istanze di trattazione anticipata, impugnazioni, richieste di chiarimento sull'effetto dei provvedimenti emergenziali), tenendo conto delle pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale.

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