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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32546/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano promosso in primo grado un giudizio contro il Ministero deducendo l'illegittima reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico e chiedendo il risarcimento del danno, quantificato secondo i parametri dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione ministeriale, aveva riformato la decisione: per una docente aveva ritenuto decisiva l'intervenuta immissione in ruolo con decorrenza 1 settembre 2015, considerandola misura sanzionatoria idonea a reprimere e riparare l'illecito in assenza di specifica allegazione e prova di ulteriori danni; per l'altra aveva osservato che le supplenze riguardavano sempre l'organico di fatto e che non erano state dedotte circostanze specifiche idonee a dimostrare un uso improprio e distorto del contratto a termine. In Cassazione le ricorrenti hanno denunciato, da un lato, violazione degli artt. 434, 112, 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che la stabilizzazione non poteva essere valorizzata perché dedotta solo in comparsa/note e non con i motivi di appello, e che la relativa circostanza era stata contestata; dall'altro, violazione della direttiva 1999/70/CE, assumendo che nei gradi di merito erano stati dedotti specifici fatti idonei a dimostrare l'uso distorto della supplenza su organico di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente nell'esposizione dei fatti e comunque infondato, perché la stabilizzazione/immissione in ruolo, sopravvenuta in corso di causa e da considerare alla luce della giurisprudenza richiamata, poteva essere valutata dal giudice di appello; inoltre il riferimento alla non contestazione era solo ad abundantiam, essendo comunque stata prodotta documentazione ministeriale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché sollecitava una rivisitazione del merito e non individuava specificamente gli atti e le allegazioni decisive trascurate, oltre a non cogliere la ratio decidendi, incentrata non sull'abusiva reiterazione in sé del termine, ma sull'allegazione dell'uso della tipologia di supplenza prevista per l'organico di fatto in luogo di quella annuale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per censurare violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito o erano privi di adeguata esposizione dei fatti.

  • art. 434 c.p.c.

    La censura sulla deduzione in appello della stabilizzazione è stata respinta perché, nel caso concreto, la sopravvenienza poteva essere considerata dal giudice del gravame in quanto intervenuta in corso di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha valutato una circostanza sopravvenuta rilevabile nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non specificava in modo decisivo quali fatti non fossero stati provati o valutati.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione; la Corte ha rilevato che il riferimento alla non contestazione era solo marginale, essendo comunque stata prodotta documentazione comprovante la circostanza.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata per sostenere l'illegittimità dell'uso del contratto a termine nella scuola, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la specifica ratio della decisione impugnata.

  • art. 4, commi 1, 2 e 3, l. n. 124/1999

    La Corte ha chiarito che la controversia riguardava l'allegazione dell'uso della tipologia di supplenza prevista per l'organico di fatto, in luogo della supplenza annuale prevista dal comma 1.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Era il parametro utilizzato in primo grado per la quantificazione del risarcimento, ma la sentenza di appello, poi confermata in rito dalla Cassazione, ha escluso il risarcimento in assenza di ulteriori danni dopo la stabilizzazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso scolastico sui contratti a termine, la sopravvenuta immissione in ruolo o stabilizzazione, ove intervenuta in corso di causa, può essere valutata dal giudice d'appello come misura idonea a reprimere e tendenzialmente riparare l'illecito, con conseguente necessità per il lavoratore di allegare e provare specifici ulteriori danni.
  • La deduzione di una censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli atti di causa: il ricorso per cassazione è inammissibile se non individua con precisione i passaggi decisivi trascurati o se rinvia indiscriminatamente all'intero contenuto degli atti.
  • Il principio di non contestazione è apprezzato dal giudice di merito; in ogni caso, quando la parte che invoca un fatto sopravvenuto abbia prodotto documentazione idonea a provarlo, la censura che lamenta la sua tardiva deduzione non è di per sé decisiva.
  • Per la corretta qualificazione della controversia sulla scuola, occorre distinguere tra l'abusivo ricorso al termine in generale e l'allegazione specifica dell'utilizzo di una particolare tipologia di supplenza in luogo di quella annuale prevista dalla legge: la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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