Ordinanza n. 1021/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva e emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare: a) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2024/101913, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 25.02.2026, notificato in data 26.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulla conclusione del procedimento di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento o rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo relativo al primo ingresso e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione del 25 febbraio 2026, notificato il 26 febbraio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, quali elementi posti a sostegno della domanda cautelare, il tempo considerevole trascorso dall'adozione del nulla osta, la cessazione del rapporto di lavoro originario iniziato nel dicembre 2024, il successivo reperimento di nuove opportunità lavorative, l'espletamento di attività lavorativa anche con un nuovo datore di lavoro, documentato dal modello Unilav del 4 febbraio 2026, e la percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza del ricorrente nel territorio nazionale e alla possibile fruizione di un titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti gli estremi per la concessione della tutela richiesta. Ha attribuito rilievo al consistente intervallo temporale trascorso dall'adozione del nulla osta, ritenendo non decisiva la cessazione del rapporto di lavoro originario, poiché il ricorrente aveva successivamente reperito nuove opportunità lavorative. Ha inoltre considerato plausibilmente documentato lo svolgimento di attività lavorativa, da ultimo anche alle dipendenze di un nuovo datore, nonché la percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e alla possibilità di beneficiare di un titolo di soggiorno. Per l'effetto, ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 marzo 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sussistenti gli estremi per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la cessazione del rapporto di lavoro originariamente collegato a un nulla osta non esclude necessariamente la tutela del cittadino straniero quando, dopo un significativo intervallo temporale dall'adozione del nulla osta, risultino nuove opportunità lavorative e lo svolgimento effettivo di attività lavorativa.
- Ai fini della valutazione cautelare sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, possono assumere rilievo la documentazione dell'attività lavorativa svolta anche con un nuovo datore di lavoro e la percezione di redditi idonei alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e alla possibile fruizione di un titolo di soggiorno.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca del nulla osta può essere concessa quando, a una sommaria delibazione, gli elementi documentali disponibili rendano plausibile la continuità o il concreto reinserimento lavorativo dello straniero e la conseguente attualità dell'interesse alla permanenza regolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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