Sentenza n. 6760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 274, pubblicata il 13 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lombardia, relativa alla revoca per inadempimento dell’aggiudicazione, all’escussione delle garanzie e alla segnalazione ad ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo errori di fatto ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. In particolare, hanno sostenuto: che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ravvisato un rigetto implicito della censura relativa all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, mentre il TAR non avrebbe esaminato tale questione; che la sentenza avrebbe affermato, in contrasto con gli atti, la mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicataria, nonostante l’ALER non avesse trasmesso il testo contrattuale e il raggruppamento avesse reiteratamente chiesto di riceverlo; che il giudice avrebbe omesso di considerare la nota del 13 luglio 2022, con la quale il raggruppamento aveva dichiarato di volersi svincolare dall’obbligo di stipula per i lotti 7 e 8, ritenendo invece che il comportamento dilatorio avesse riguardato tutti i lotti. In via rescissoria sono stati riproposti i motivi relativi alla violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 32, comma 8, 93, 93, comma 5, e 213 d.lgs. n. 50/2016, della lex specialis, nonché all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buona fede, fiducia, adeguatezza e proporzionalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio richiede: una pura errata o omessa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e non espressamente motivato, nonché la decisività dell’errore rispetto alla decisione. L’errore deve essere immediatamente rilevabile e non può consistere nell’erronea interpretazione, valutazione o apprezzamento delle prove e degli atti processuali. Il primo motivo è stato escluso perché la precedente sentenza aveva esaminato la questione dell’art. 93, ritenendo il richiamo alla norma inconferente e ravvisando, comunque, una statuizione incompatibile con la pretesa fatta valere. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contestava la valutazione delle risultanze processuali e l’accertamento dell’imputabilità alla raggruppamento della mancata stipula, non una svista percettiva su un dato materiale. Il terzo motivo è stato escluso perché la nota del 13 luglio 2022 risultava espressamente richiamata e considerata nella precedente sentenza; pertanto non vi era omessa percezione di un documento decisivo. Il giudice ha precisato che l’omesso esame di una specifica argomentazione difensiva attiene, al più, all’ampiezza o correttezza della motivazione e non integra errore di fatto revocatorio. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 10.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi previsti dalla disciplina richiamata, tra cui l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto documentale, decisiva, relativa a un punto non controverso e non oggetto di espressa motivazione; non comprende l’erronea valutazione o interpretazione degli atti.
art. 93 d.lgs. n. 50/2016
La garanzia per la partecipazione alla procedura mira a garantire la serietà dell’offerta e il rispetto delle regole di gara, nonché a liquidare anticipatamente il danno derivante da fatti imputabili all’aggiudicatario che impediscano la stipula.
art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016
È stato invocato dalle ricorrenti con riguardo allo scioglimento dal vincolo alla stipula dopo il decorso del termine previsto; la sentenza di revocazione non decide nuovamente nel merito tale questione.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
È stato dedotto con riferimento alla revoca dell’aggiudicazione; la sentenza di revocazione non esamina nuovamente la fondatezza della censura rescissoria.
art. 213 d.lgs. n. 50/2016
È stato invocato con riguardo alla segnalazione ad ANAC; la sentenza dichiara inammissibile la revocazione senza pronunciarsi nuovamente sul merito della segnalazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve derivare da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, avere ad oggetto un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo per la pronuncia; deve inoltre risultare immediatamente rilevabile senza attività interpretativa o ricostruttiva.
- La revocazione non è ammissibile per contestare l’interpretazione, la valutazione o l’apprezzamento delle risultanze processuali, né per censurare l’anomalia del percorso logico con cui il giudice ha esaminato la documentazione.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’omesso esame di una specifica argomentazione difensiva, quando la questione sostanziale sia stata comunque decisa sulla base di una motivazione incompatibile con la pretesa dedotta; tale omissione attiene all’ampiezza o alla correttezza della motivazione e non alla percezione materiale degli atti.
- Non sussiste errore revocatorio per omessa considerazione di un documento quando il documento risulti espressamente richiamato nella sentenza, anche se la parte contesta il significato o la valutazione attribuitigli dal giudice.
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