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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40573/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Roma il 13 marzo 2025 deducendo un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La censura, quindi, non investiva una delle ipotesi tassative di ricorso consentite contro la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma mirava a contestare la motivazione della decisione sul punto della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza di patteggiamento è impugnabile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo per specifici vizi di violazione di legge: mancata o invalida espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sul vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio non rientra in tali casi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    disciplina in modo tassativo i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, limitandolo a specifiche violazioni di legge e non estendendolo al vizio di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    la disciplina generale dei motivi di ricorso è derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che restringe l'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge speciale, che riguardano vizi di violazione di legge e non semplici difetti di motivazione.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento denuncia soltanto un vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, esso è inammissibile perché esula dai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'elenco dei casi di ricorso avverso il patteggiamento va interpretato restrittivamente, in deroga alla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, se ritenuta equa in relazione alla proposizione di un ricorso non più consentito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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