Cassazione Penale, Sentenza n. 26285/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo penale a suo carico (reato ex art. 8 D.Ivo 74/2000), sostenendo di essere stato rappresentato da un difensore d'ufficio con il quale non aveva instaurato rapporto e di aver appreso della condanna solo accidentalmente il 26/04/2022, in occasione della notifica all'avvocato difensore di una coimputata; pertanto la domanda di rescissione, proposta il 20/05/2022, sarebbe stata tempestiva ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. La Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo non provata la data di conoscenza e affermando contraddittoriamente che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento a seguito di notifica dell'ordine di esecuzione, nonostante la pena fosse stata sospesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto all'onere di allegazione indicando e producendo elementi concreti (notifica di un atto relativo alla coimputata e conferimento di mandato il 26/04/2022) a comprovare la conoscenza effettiva del procedimento in quella data. Ha censurato la Corte d'appello per errore logico-motivazionale e per aver erroneamente richiesto l'indicazione espressa della data come condizione di ammissibilità. Conclusivamente la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame (giudizio rescindente).
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio della rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; comporta un termine perentorio (tempestività) ed impone all'assenza che chiede la rescissione l'onere di dimostrare quando ha avuto effettiva conoscenza del procedimento; tuttavia non richiede che la data di conoscenza sia espressamente indicata a pena di inammissibilità
art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
Prevede modalità di notifica ad personam tramite difensore; la decisione chiarisce che la notificazione al difensore d'ufficio con il quale non è stato instaurato rapporto non equivale automaticamente a conoscenza dell'imputato e, quindi, non fa decorrere il termine per la rescissione se il soggetto prova l'assenza di effettiva conoscenza
art. 8 D.L.vo 74/2000
Norma sostanziale relativa al fatto-reato contestato al ricorrente; qui è rilevante solo come descrittore dell'oggetto del processo originario (tipo di reato per il quale era intervenuta la condanna)
Massime di principio
- L'onere di provare la tempestività dell'istanza di rescissione spetta a chi era assente: il ricorrente deve allegare e, se possibile, documentare gli elementi che dimostrano la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del procedimento.
- La legge non impone che la data di conoscenza sia indicata in modo formale a pena di inammissibilità; è sufficiente che siano prodotti elementi concreti idonei a dimostrare quando è avvenuta la conoscenza.
- La notifica ad un difensore d'ufficio con il quale non esiste un rapporto effettivo non può automaticamente essere considerata prova della conoscenza da parte dell'imputato; il giudice deve valutare le circostanze concrete.
- Il principio del favor libertatis impone al giudice di non rigettare sommariamente l'istanza in mancanza di prova certa della tempestività, ma eventualmente di chiedere integrazioni probatorie quando la documentazione è insufficiente o contraddittoria.
- Se il giudice di merito formula argomentazioni contraddittorie (es. afferma che la conoscenza è avvenuta per una notifica che in realtà non è mai intervenuta), la cassazione può annullare l'atto per difetto logico-motivazionale e disporre il rinvio per un nuovo esame.
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