Cassazione Penale, Ordinanza n. 05287/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 3 dicembre 2024. Il primo motivo contestava, in modo ritenuto generico, la valutazione di attendibilità e valenza probatoria delle dichiarazioni rese da un soggetto indicato nel provvedimento, sostenendo in sostanza che non fossero idonee a provare l'attività di cessione di stupefacenti. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, con doglianze su attenuanti generiche e recidiva, anch'esse formulate in termini generici e a fronte di motivazione ritenuta non arbitraria dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e comunque non consentito, perché diretto solo a contestare la valutazione di merito delle dichiarazioni testimoniali, giudicate logicamente idonee a dimostrare l'attività di cessione di stupefacenti se lette unitamente alle altre prove. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo, relativo ad attenuanti generiche e recidiva, del tutto generico e non idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Le dichiarazioni dei soggetti escussi possono essere valorizzate insieme agli altri elementi di prova nella valutazione di attendibilità e idoneità dimostrativa del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una generica contestazione della valutazione di merito delle prove, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito probatorio quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non illogica sulla attendibilità degli elementi acquisiti.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative ad attenuanti generiche e recidiva, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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