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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 503/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva per continuazione in anni 11 e mesi 2 di reclusione sulla base di due sentenze di condanna per reati connessi a stupefacenti e reati satellite. Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione nell'individuazione del reato più grave e nella specificazione degli aumenti di pena per i reati satellite, nonché l'ingiustificata omissione dell'applicazione della diminuente già riconosciuta per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che l'organo esecutivo non ha esplicitato i criteri e gli elementi (reato più grave, pena base, aumenti distinti per singoli reati satellite) né ha applicato correttamente la diminuente per il rito abbreviato come richiesto dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina i limiti del cumulo e della continuazione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi e motivi il rispetto dei limiti di proporzione tra le pene complessive.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena; il giudice deve riferirsi a tali criteri e motivare la discrezionalità nella rideterminazione della pena per continuazione.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    art. 73, comma 1 e 5; art. 74, comma 6

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti relative alle condanne che hanno dato luogo alla rideterminazione della pena.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021

    "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite."

    Principio giurisprudenziale che impone motivazione distinta per ogni aumento relativo ai reati satellite, con livello motivazionale proporzionale all'entità degli aumenti e finalizzato a evitare un surrettizio cumulo materiale.

  • Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019

    Quando le condanne provengono da distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere individuata prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato; l'aumento per continuazione si applica su tale pena base e poi si computa la diminuente sull'intero ottenuto.

  • Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009

    Il giudice dell'esecuzione deve rendere noti gli elementi e i canoni adottati nella rideterminazione della pena, anche con espressioni concise tipiche dei provvedimenti esecutivi.

  • Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013

    Richiama l'obbligo di motivare in modo adeguato gli aumenti significativi rispetto a quelli già riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite.

  • Sez. U, n. 7930 del 1995

    Conferma il principio del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e il divieto di cumulo materiale sottratto al controllo del giudice.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve indicare esplicitamente il reato considerato il più grave, determinare la pena base e motivare separatamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite.
  • La motivazione sugli aumenti deve essere più ampia se gli aumenti sono significativi; è necessario consentire la verifica del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e dell'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • Se le condanne provengono da distinti riti abbreviati, procedere: 1) individuare la pena base antecedente alla diminuente, 2) applicare l'aumento per continuazione sulla pena base, 3) calcolare la diminuente per il rito abbreviato sull'intero così ottenuto.
  • L'omissione o l'insufficienza della motivazione in materia di continuazione o il mancato rispetto delle regole sui riti abbreviati comporta l'annullamento del provvedimento esecutivo e il rinvio per nuovo giudizio, che deve essere affidato a diverso giudice dell'esecuzione.
  • In casi simili è buona prassi che il giudice riporti i calcoli aritmetici e i criteri normativi adottati (art. 133 c.p., art. 81 c.p.), per rendere verificabile la congruità e la proporzionalità della pena complessiva.
  • La parte interessata deve segnalare in modo puntuale eventuali diminutive già riconosciute in sede di merito, perché il giudice dell'esecuzione non può eliminarle senza adeguata motivazione.

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