Cassazione Civile, Ordinanza n. 07357/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., non doveva provvedersi sulle spese di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. In primo grado il tribunale, accogliendo solo in parte le domande della società correntista, aveva accertato che al 30 settembre 2016 il saldo del conto, a debito della correntista, fosse pari a euro 4.843,17. In appello la corte territoriale ha invece rideterminato il saldo debitore in euro 106.741,67. La società correntista ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello limitatamente al capo in cui era stato ritenuto che i tassi di interesse del contratto di conto corrente fossero determinati, proponendo un unico motivo di ricorso. Dopo la formulazione di una proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria; successivamente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso, e la banca ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base della proposta di definizione del giudizio formulata dal consigliere delegato allo spoglio
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio va dichiarato estinto e non si fa luogo a pronuncia sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese se la disciplina applicabile esclude tale statuizione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia sottostante.
Come è indicizzato
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