Sentenza n. 39/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 534/2023 in data 10 agosto 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione di € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 534/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle l’importo nominale di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 29 agosto 2023 e il successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 2 ottobre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava comunque decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo all’attribuzione dell’importo di € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, in ragione dell’esistenza del giudicato, della notificazione della sentenza, del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e dell’omesso adempimento dell’Amministrazione. È stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o passati in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Stabilisce il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto tale termine è risultato decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntuali da essa derivanti.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo del Ministero consente di far decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento dell’amministrazione statale.
- L’omesso adempimento, unito alla mancata contestazione dell’amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato l’esistenza e il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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