Sentenza del 14/03/2019 n. 1586 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis comma 3 d.P.R. n. 600/1973 - Autonoma impugnabilità - Sussiste. RISCOSSIONE - Estinzione del debito tributario - Compensazione - Sua eccezionalità in materia fiscale - Inosservanza delle condizioni e delle forme previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997- Impossibilità di accedere alla compensazione fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'illegittimità della pretesa tributaria e, in particolare, la possibilità di estinguere il debito mediante compensazione. La controversia riguardava sia l'autonoma impugnabilità della comunicazione sia il rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 per la compensazione fiscale.
La decisione
La decisione afferma che la comunicazione di irregolarità, pur non essendo espressamente compresa nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, può essere autonomamente impugnata quando contiene una pretesa tributaria compiuta e definita. L'impugnazione costituisce una facoltà del contribuente e non un obbligo. Tuttavia, la compensazione in materia tributaria non è un istituto generale: è ammessa soltanto nei limiti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge. In mancanza del rispetto delle condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, il contribuente non può avvalersi della compensazione per estinguere il debito tributario. Nel complesso, la posizione dell'Amministrazione finanziaria è risultata prevalente sul merito della compensazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
La comunicazione di irregolarità può contenere una pretesa tributaria sufficientemente definita da essere autonomamente impugnabile, anche se non formalmente inclusa nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando l'atto, pur atipico, manifesta una pretesa tributaria concreta, attuale e definita.
D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
La compensazione fiscale è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previste dalla legge; l'inosservanza di tali requisiti impedisce di utilizzare validamente la compensazione.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non espressamente previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando esprime una pretesa tributaria concreta, attuale e definita.
- La comunicazione di irregolarità non deve necessariamente essere impugnata subito, ma il contribuente può farlo per contestare tempestivamente le anomalie o la pretesa indicata, evitando di attendere eventuali atti successivi.
- La compensazione tributaria non è automaticamente ammessa per il solo fatto che il contribuente vanti un credito: occorre verificare il tipo di credito, i termini, le modalità dichiarative e gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa.
- L'utilizzo di una compensazione irregolare non estingue validamente il debito tributario e può comportare il recupero dell'imposta, oltre a eventuali sanzioni e interessi.
- Prima di compensare un debito fiscale è necessario verificare puntualmente la disciplina applicabile e la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
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