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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28931/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dall'esecuzione di un credito riconosciuto in favore di Poste Italiane S.p.A. nei confronti di un ex dipendente, condannato dalla Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale per due rapine e per peculato. Dopo il decesso del debitore, la società aveva recuperato una parte della somma mediante trattenute su trattamento di fine rapporto e ratei pensionistici; successivamente aveva intimato precetto alle eredi per il residuo, indicando che quanto già trattenuto era stato imputato agli interessi del debito più oneroso. Le eredi avevano opposto l'esecuzione, e in un primo giudizio era stato accertato il giudicato sulla non trasmissibilità alle eredi della parte più cospicua del debito, ritenuto personale, mentre era trasmissibile solo la parte relativa al peculato. In seguito a un nuovo precetto fondato sul solo debito trasmissibile, le eredi hanno proposto opposizione, rigettata in primo grado e accolta in appello. Poste Italiane ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e per violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c., l'erronea imputazione del pagamento, sostenendo che in assenza di imputazione contestuale dovessero applicarsi i criteri legali e che le somme pagate andassero imputate agli interessi del debito più oneroso; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., un vizio di motivazione perché, trattandosi di pagamenti non volontari, essi avrebbero dovuto essere scomputati dalla sorte capitale complessivamente indicata nel titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati sotto il profilo della mancanza di motivazione: la sentenza d'appello presentava una motivazione apparente e internamente contraddittoria, perché da un lato affermava che il pagamento era stato imputato agli interessi del debito più oneroso e non trasmissibile, dall'altro che quello stesso pagamento doveva essere considerato ai fini del debito meno oneroso e trasmesso alle eredi. Tale contraddizione non consentiva di comprendere la ratio decidendi né sull'imputazione del pagamento né sull'interpretazione del giudicato precedente. Per questo motivo il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. rilevando che la sentenza d'appello era sorretta da motivazione solo apparente e contraddittoria. In particolare, non risultava comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per stabilire come il pagamento già eseguito dovesse essere imputato e come dovesse essere letto il precedente giudicato sulla trasmissibilità del debito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso può denunciare un vizio processuale della sentenza, qui ravvisato nella motivazione apparente/inesistente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata formalmente dedotta una censura di vizio motivazionale, ma la Corte ha riqualificato il profilo decisivo nella mancanza di motivazione.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato per i criteri di imputazione del pagamento quando il debitore abbia più debiti verso lo stesso creditore.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato per la regola secondo cui il pagamento si imputa prima agli interessi e poi al capitale, salvo diversa volontà/imputazione consentita.

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale accelerato previsto per la decisione in cassazione.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è cassabile quando la motivazione sia solo apparente o presenti contraddizioni tali da impedire di comprendere la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente proposta come vizio di motivazione può essere letta e riqualificata in termini di effettiva carenza/contraddittorietà della motivazione, se il contenuto sostanziale della doglianza lo impone.
  • In tema di imputazione del pagamento, il giudice deve spiegare in modo univoco quale debito venga estinto e con quali criteri legali o convenzionali, specie quando vi siano più poste creditorie e un precedente giudicato sulla trasmissibilità del credito.
  • Quando una parte del credito sia stata già soddisfatta e residui una controversia sulla quota trasmissibile agli eredi, il giudice deve coordinare in modo coerente il precedente giudicato con le regole sull'imputazione dei pagamenti.
  • La motivazione è apparente quando affermazioni tra loro incompatibili impediscono di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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