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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34355/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006 con cui erano stati recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA a seguito del disconoscimento di costi ritenuti non certi e non inerenti, relativi a pagamenti verso una subappaltatrice. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, confermando l'atto per i pagamenti in contanti. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata l'esistenza dei costi sulla base di pagamenti eseguiti con assegni e bonifici e ponendo a carico dell'Ufficio la prova della restituzione degli importi o della natura fittizia dei pagamenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato sufficiente, ai fini della deducibilità, la prova dei pagamenti tracciabili nonostante fatture generiche, contratto privo di data certa e mancanza di documentazione essenziale; e omesso esame di fatti decisivi, consistenti proprio in tali carenze documentali e probatorie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla violazione delle regole di valutazione della prova presuntiva e dell'onere della prova. Ha osservato che, in presenza di un articolato quadro indiziario addotto dall'Ufficio sulla non certezza e non inerenza dei costi, il giudice di merito doveva valutarlo sia analiticamente sia complessivamente, cogliendo il quadro globale degli indizi. La CTR si era invece limitata a valorizzare i pagamenti tramite assegni e bonifici, senza esaminare in modo complessivo gli altri elementi sintomatici dedotti dall'Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e ai requisiti di certezza e inerenza

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione alla rettifica/accertamento ai fini IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria fonda la ripresa su un insieme di indizi relativi alla non certezza o non inerenza dei costi, il giudice di merito deve valutarli sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando se il loro coordinamento consenta una valida prova presuntiva.
  • La prova dell'avvenuto pagamento tramite mezzi tracciabili non è di per sé sufficiente, da sola, a dimostrare la deducibilità del costo se l'Ufficio ha contestato con specifici elementi la reale esistenza o riferibilità dell'operazione.
  • In presenza di un articolato coacervo indiziario, il giudice non può limitarsi a invertire l'onere della prova valorizzando solo l'assenza di prova della fittizietà o della restituzione degli importi, senza confrontarsi con tutti gli elementi addotti dall'Ufficio.
  • La motivazione sulla prova presuntiva deve dar conto del quadro complessivo degli elementi sintomatici e non può arrestarsi a una valutazione frammentaria o parziale degli indizi.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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